TRIBUNALE DI PALERMO
Sentenza n. 2965/2023 del 16-06-2023
principi giuridici
Il contratto di locazione stipulato con società sottoposta a misura di prevenzione, avente ad oggetto bene successivamente confiscato, deve considerarsi risolutivamente condizionato ex lege alla definizione del procedimento ablatorio.
A seguito della confisca definitiva di un immobile, il diritto al risarcimento del danno da occupazione sine titulo si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., decorrente da ogni singolo giorno di occupazione illegittima.
Nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile, il danno da perdita subita, qualora non provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato dal giudice in via equitativa, anche mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Occupazione Illegittima di Immobile Confiscato: Profili di Prescrizione e Risarcimento del Danno
La pronuncia del Tribunale di ### affronta una complessa vicenda relativa all'occupazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata. La controversia trae origine da un contratto di locazione stipulato tra una società, successivamente sottoposta a misura di prevenzione, e un'altra società, che occupava l'immobile in questione. A seguito della confisca definitiva del bene, l'### preposta alla gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha intimato alla società occupante il rilascio dell'immobile e il pagamento di un'indennità per l'occupazione ritenuta abusiva.
La società occupante ha contestato la richiesta di pagamento, eccependo, tra l'altro, l'illegittimità della pretesa creditoria, l'assenza di un danno effettivo subito dall'### e la prescrizione del diritto alla percezione di indennità per i periodi più risalenti. L'### si è costituita in giudizio, chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione e la condanna della società al risarcimento del danno.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha preliminarmente evidenziato come il contratto di locazione, stipulato in pendenza di sequestro, fosse risolutivamente condizionato alla definizione del procedimento ablatorio. Pertanto, con la confisca definitiva, il rapporto locativo è cessato ex lege.
Il giudice ha poi esaminato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società occupante, accogliendola parzialmente. In particolare, è stata dichiarata prescritta la pretesa risarcitoria relativa ai periodi di occupazione antecedenti di cinque anni alla data della diffida di pagamento inviata dall'###, in quanto unico atto di costituzione in mora. Il Tribunale ha precisato che, sebbene l'occupazione illegittima configuri un illecito a carattere permanente, il diritto al risarcimento del danno sorge in ogni momento, ma il termine di prescrizione quinquennale decorre da ciascun giorno di occupazione, salvo atti interruttivi.
Per quanto riguarda il periodo non prescritto, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda riconvenzionale dell'###, condannando la società occupante al risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo successiva alla cessazione del contratto di locazione. Nel quantificare il danno, il giudice ha fatto riferimento al canone locativo di mercato, ritenendolo un parametro idoneo a determinare il valore d'uso del bene. Sono state considerate irrilevanti le questioni sollevate dalla società occupante in merito a presunte irregolarità urbanistiche dell'immobile, in quanto non ostative all'utilizzo del bene e non incidenti sulla validità del contratto di locazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.