TRIBUNALE DI PALERMO
Sentenza n. 4168/2023 del 27-09-2023
principi giuridici
Nei rapporti tra condominio e terzi, sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 2377, comma 7, c.c., gli effetti dei contratti stipulati in esecuzione di delibera condominiale non sospesa, successivamente annullata in sede giudiziale, purché il terzo sia in buona fede.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il condomino opponente che eccepisce la mala fede del terzo contraente ha l'onere di provarla.
Il direttore dei lavori, in quanto ausiliario del committente, non è soggetto riconducibile all'organizzazione dell'appaltatore, pertanto la sua conoscenza della pendenza di un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare non è di per sé sufficiente a dimostrare la mala fede dell'appaltatore.
L'opposizione del condomino all'esecuzione di un contratto di appalto, manifestata attraverso l'impugnazione della delibera di approvazione dei lavori, non è sufficiente a escludere la sua obbligazione al pagamento qualora i lavori siano stati eseguiti e non vi sia prova della mala fede dell'appaltatore.
L'interesse di mero fatto a che il valore economico di un immobile rimanga inalterato non incide sulla capacità a testimoniare dell'acquirente dello stesso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Annullamento di Delibera Condominiale e Validità del Contratto d'Appalto: Un Equilibrio tra Tutela dei Condomini e Affidamento dei Terzi
La pronuncia in esame affronta la complessa questione della validità di un contratto d'appalto stipulato da un condominio, successivamente all'approvazione di una delibera assembleare, poi annullata in sede giudiziale. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice nei confronti di un condomino moroso, a seguito di lavori di manutenzione eseguiti in base a un contratto d'appalto deliberato dall'assemblea condominiale. Il condomino ingiunto si opponeva al decreto, eccependo l'inefficacia del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione, in quanto la delibera assembleare che aveva approvato il contratto era stata annullata da una precedente sentenza del Tribunale.
Il Tribunale, investito della questione, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. I giudici hanno fondato la decisione su diversi elementi chiave. In primo luogo, hanno evidenziato che il contratto d'appalto era stato stipulato in data antecedente alla pronuncia di annullamento della delibera assembleare. In secondo luogo, hanno sottolineato che, durante il giudizio di impugnazione, la delibera non era stata sospesa, rimanendo quindi efficace e vincolante sia per l'amministratore del condominio, sia per i singoli condomini.
Il Tribunale ha richiamato il principio, mutuato dal diritto societario, secondo cui l'annullamento di una delibera non pregiudica i diritti acquisiti in buona fede dai terzi. Nel caso di specie, la società appaltatrice aveva agito in buona fede, eseguendo i lavori in base a un contratto valido ed efficace al momento della stipula. Pertanto, l'annullamento successivo della delibera non poteva inficiare la validità del contratto e il diritto della società appaltatrice a ricevere il corrispettivo per i lavori eseguiti.
I giudici hanno inoltre esaminato la questione della presunta mala fede della società appaltatrice, sostenuta dal condomino opponente. Quest'ultimo affermava che la società era a conoscenza della pendenza del giudizio di impugnazione della delibera. Il Tribunale ha però ritenuto insufficienti le prove addotte dal condomino, sottolineando che la mera conoscenza della pendenza del giudizio non era sufficiente a dimostrare la mala fede della società appaltatrice.
Infine, il Tribunale ha affrontato la questione dell'effettiva esecuzione dei lavori nell'unità immobiliare del condomino opponente. A seguito dell'istruttoria, è emerso che i lavori erano stati effettivamente eseguiti, e che il condomino non si era mai opposto al loro svolgimento. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il condomino fosse tenuto a pagare la quota di sua spettanza per i lavori eseguiti, confermando il decreto ingiuntivo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.