TRIBUNALE DI PALERMO
Sentenza n. 3501/2024 del 17-06-2024
principi giuridici
Nel giudizio di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3, c.c., lo stato di incapacità deve essere accertato con riferimento al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, dovendo il giudice valutare se, per infermità transitoria o permanente o altra causa perturbatrice, il testatore fosse privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
La querela di falso avverso un testamento pubblico deve essere rigettata qualora la consulenza tecnica d'ufficio grafologica accerti l'autenticità della sottoscrizione apposta dal de cuius, escludendo difformità nei tracciati o interventi di terzi, e la consulenza medico-legale escluda impedimenti fisici alla sottoscrizione, anche in presenza di patologie.
Nel giudizio civile, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché è inammissibile la proposizione, per la prima volta in tale atto, di nuove domande o eccezioni, quali l'accertamento negativo o la querela di falso.
L'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie è inammissibile per carenza di interesse qualora il testamento sia stato annullato ai sensi dell'art. 591 c.c. per incapacità di intendere e di volere del testatore.
La domanda di indegnità a succedere, fondata sull'art. 463 c.c., è soggetta al principio di tassatività e tipicità, pertanto non può essere invocata in ragione dello stato di incapacità del testatore al momento della redazione del testamento, trattandosi di motivo di annullamento non rientrante nell'elencazione contenuta nella predetta norma.
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testo integrale
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sintesi e commento
Annullamento di Testamento per Incapacità Naturale: Valutazione della Capacità di Intendere e Volere e Onere della Prova
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda successoria, originata dall'impugnazione di un testamento pubblico. La controversia trae origine da un atto di citazione con il quale l'attore ha contestato l'autenticità della sottoscrizione apposta dalla de cuius su un testamento pubblico, chiedendo in via principale che venisse accertata la falsità e/o nullità del testamento e, conseguentemente, dichiarata aperta la successione legittima. In subordine, l'attore ha invocato l'incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione della scheda testamentaria, chiedendo l'annullamento del testamento ai sensi dell'art. 591 c.c.. In via ulteriormente subordinata, ha domandato la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima. I convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree e, in via riconvenzionale, hanno chiesto che la successione fosse regolata da altri testamenti pubblici olografi.
Il Tribunale ha rigettato la domanda principale di nullità del testamento per falsità della sottoscrizione, basandosi sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio che, attraverso un'analisi grafologica comparativa, ha accertato l'autenticità della firma apposta dalla de cuius. I consulenti tecnici hanno escluso difformità significative nei tracciati e la possibilità di intervento di terzi nel gesto della firma, compatibilmente con le condizioni di salute della testatrice.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto la domanda subordinata di annullamento del testamento per incapacità naturale della testatrice, ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c.. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la prova che, a causa di un'infermità transitoria o permanente, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava su chi voglia avvalersene provarne la redazione in un momento di lucido intervallo.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'attore avesse fornito adeguata prova dell'incapacità della testatrice, basandosi su un'approfondita analisi della documentazione sanitaria e, soprattutto, sulla visione di due video girati nello studio del notaio in occasione della redazione di un precedente testamento. Dalla documentazione medica è emerso che la testatrice era affetta da una malattia cerebrovascolare progressiva, con esiti di ischemia cerebrale e involuzione del funzionamento cognitivo. La consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato che tale patologia aveva progressivamente compromesso le facoltà cognitive della testatrice, rendendola incapace di intendere e di volere.
Particolarmente rilevante è stata la valutazione dei video, dai quali è emerso uno stato confusionale, rallentamento psicomotorio, difficoltà di attenzione e comprensione da parte della testatrice. Il Tribunale ha ritenuto che tali elementi, unitamente alla documentazione medica, fornissero una prova certa dell'incapacità della testatrice al momento della redazione dei testamenti pubblici.
In conseguenza dell'annullamento dei testamenti pubblici, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'azione di riduzione per lesione di legittima e ha accolto la domanda di accertamento che la successione fosse regolata da un precedente testamento olografo. Sono state dichiarate inammissibili, perché tardive, le domande di accertamento negativo e la querela di falso proposte dall'attore avverso i suddetti testamenti olografi.
Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite, ponendo la parte residua a carico dell'attore, e ha ripartito le spese delle consulenze tecniche d'ufficio tra le parti, in ragione della soccombenza.
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