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TRIBUNALE DI PALERMO

Sentenza n. 2018/2025 del 12-05-2025

principi giuridici

In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, sussiste il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 130/2020, convertito in legge n. 173/2020, qualora l'allontanamento dal territorio nazionale comporti la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in ### e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, determinando uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Protezione Speciale Riconosciuta a Straniero Integrato nel Tessuto Socio-Economico Italiano


La pronuncia in commento affronta il tema del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino straniero avverso il provvedimento della ### che, pur prendendo in considerazione la memoria difensiva presentata a seguito di preavviso di rigetto, aveva espressamente negato il permesso di soggiorno per richiesta asilo, omettendo di pronunciarsi sulla contestuale domanda di protezione speciale.
Il ricorrente, entrato irregolarmente nel territorio nazionale nel settembre 2021, aveva inizialmente richiesto la protezione internazionale, vedendosi opporre un diniego sia in sede amministrativa che giurisdizionale. Successivamente, aveva formalizzato la domanda di permesso di soggiorno per richiesta asilo, poi rigettata, e contestualmente aveva richiesto la protezione speciale.
Il Tribunale, nel valutare la fondatezza del ricorso, ha preliminarmente ricostruito l'iter amministrativo che aveva condotto all'emanazione del provvedimento impugnato. Successivamente, ha esaminato la normativa di riferimento, con particolare attenzione alle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020, convertito nella legge 173/2020, che ha innovato la disciplina in materia di protezione speciale.
Il Collegio ha quindi accertato che il ricorrente, presente sul territorio nazionale dal settembre 2021, aveva dato prova di integrazione sociale e lavorativa. A tal fine, è stato valorizzato il rapporto di lavoro a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, svolto dal ricorrente presso una struttura alberghiera.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, in quanto l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata del ricorrente, tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale e della durata del suo soggiorno in ### L'allontanamento, infatti, determinerebbe uno sradicamento e un affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.
In definitiva, il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in applicazione dell'art. 19, comma 1.2, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 130/2020. In considerazione della particolarità della materia e della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale, le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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