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TRIBUNALE DI PALERMO

Sentenza n. 2018/2025 del 12-05-2025

principi giuridici

In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, sussiste il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 130/2020, convertito in legge n. 173/2020, qualora l'allontanamento dal territorio nazionale comporti la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in ### e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, determinando uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Protezione Speciale Riconosciuta a Straniero Integrato nel Tessuto Socio-Economico Italiano


La pronuncia in commento affronta il tema del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino straniero avverso il provvedimento della ### che, pur prendendo in considerazione la memoria difensiva presentata a seguito di preavviso di rigetto, aveva espressamente negato il permesso di soggiorno per richiesta asilo, omettendo di pronunciarsi sulla contestuale domanda di protezione speciale.
Il ricorrente, entrato irregolarmente nel territorio nazionale nel settembre 2021, aveva inizialmente richiesto la protezione internazionale, vedendosi opporre un diniego sia in sede amministrativa che giurisdizionale. Successivamente, aveva formalizzato la domanda di permesso di soggiorno per richiesta asilo, poi rigettata, e contestualmente aveva richiesto la protezione speciale.
Il Tribunale, nel valutare la fondatezza del ricorso, ha preliminarmente ricostruito l'iter amministrativo che aveva condotto all'emanazione del provvedimento impugnato. Successivamente, ha esaminato la normativa di riferimento, con particolare attenzione alle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020, convertito nella legge 173/2020, che ha innovato la disciplina in materia di protezione speciale.
Il Collegio ha quindi accertato che il ricorrente, presente sul territorio nazionale dal settembre 2021, aveva dato prova di integrazione sociale e lavorativa. A tal fine, è stato valorizzato il rapporto di lavoro a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, svolto dal ricorrente presso una struttura alberghiera.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, in quanto l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata del ricorrente, tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale e della durata del suo soggiorno in ### L'allontanamento, infatti, determinerebbe uno sradicamento e un affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.
In definitiva, il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in applicazione dell'art. 19, comma 1.2, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 130/2020. In considerazione della particolarità della materia e della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale, le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E #### composto dai sigg.ri Magistrati dr. ### dr.ssa ### rel.  dr. ### nel procedimento iscritto al n. R.G. 7023 dell'anno 2023; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7023/2023 R.G.  #### nato in ### il ### (Avv. ###; -ricorrente ###'INTERNO (### di Stato di ###; -resistente ###'INTERVENTO del ### -interveniente necessario
Oggetto: richiesta rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale ### si vedano le note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 14 aprile 2025 e la memoria del Ministero dell'### depositata il 28 marzo 2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., ### ha impugnato il provvedimento emesso dalla ### di ### (### A 12/21852/IMM/23/sez 4^) del 3 febbraio 2023 notificato all'interessato in data 11 maggio 2023, con cui è il ### ha rigettato espressamente la richiesta di permesso di soggiorno per richiesta asilo dallo stesso presentata, senza nulla dire in merito alla domanda di riconoscimento della protezione speciale formulata dall'odierno ricorrente nella memoria presentata, nel corso del medesimo procedimento amministrativo, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto. 
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt. 19 del D. 
Lgs. 286/1998 e art. 8 CEDU, non avendo il ### valutato il livello di integrazione sociolavorativa raggiunta dal predetto in ### a fini del riconoscimento in suo favore del diritto alla protezione speciale, richiedendo, quindi, in via principale il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o, in subordine, di altro permesso che gli consenta di continuare a vivere in ### in virtù del proprio stato di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano.  2. ### dell'### si è costituito con nota depositata il 28 marzo 2025 deducendo l'infondatezza del ricorso, a seguito del provvedimento emesso il 5 febbraio 2025, con il quale questo Tribunale è intervenuto con integrazione del contradditorio (dopo la iniziale notifica alla ### del decreto del 24 luglio 2023). 
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.  -------------------------- 3. Ciò precisato, ai fini di una migliore comprensione delle questioni sottoposte alla cognizione di questo Tribunale, è necessario procedere in via preliminare alla ricostruzione dell'iter che ha condotto all'emissione da parte resistente del provvedimento oggi impugnato. 
Si osserva, al riguardo, che, dagli atti difensivi delle parti e dalla documentazione da esse prodotta, emerge quanto segue: che il ricorrente, giunto irregolarmente in ### il 4 settembre 2021, ha proposto istanza per il riconoscimento della protezione internazionale l'11 ottobre 2021, la quale è stata rigettata in data 18 ottobre 2021 dalla ### per il ### della ### di ### che avverso il suddetto provvedimento di diniego il ricorrente ha proposto ricorso alla ### in ### di #### e ### dei ### dell'### del Tribunale di ### e che tale ricorso che è stato rigettato dal Tribunale di ### con decreto del 14 luglio 2022; che in pendenza del citato giudizio, in data 5 aprile 2022, il ricorrente ha formalizzato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo; che con provvedimento del 12 agosto 2022, notificato il 3 ottobre 2022, la ### di ### comunicava allo stesso il preavviso di rigetto della predetta richiesta ex art 10 bis L. 241/90 stante l'intervenuto rigetto da parte del Tribunale della domanda di sospensione del provvedimento di diniego della protezione internazionale impugnato il 2 marzo 2022 e il già menzionato successivo rigetto del ricorso; che con memoria difensiva trasmessa il 12 ottobre 2022 l'odierno ricorrente ha presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale; che con il provvedimento impugnato con il ricorso in esame la ### di ### pur prendendo in considerazione la memoria difensiva dell'odierno ricorrente, ha rigettato espressamente l'originaria istanza di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, stante l'intervenuto rigetto del ricorso ex art. 35 bis d.lgs. 25/08 da parte del Tribunale, senza nulla dire in merito alla domanda di protezione speciale formulata nel corso del medesimo procedimento amministrativo, domanda che deve quindi ritenersi implicitamente rigettata. 
All'udienza del 30 maggio 2024 il ricorrente è stato sentito in audizione innazi a questo Tribunale e ha dichiarato: “D.R. Sono e mi chiamo ### nato a ### il 30 maggio D.R. Ho sempre abitato a ### dove oggi si trovano mia madre e due fratelli. Un altro mio fratello abita qui in ### a ### D.R. Io sento i miei parenti in ### ogni giorno D.R. Nessuno di essi lavora, poiché mia madre è anziana e i mieifratelli sono piccoli e studiano D.R. Io abito insieme a mio fratello a ### Egli lavora come aiuto cuoco in un albergo a ### D.R. Mio fratello non ha ancora il permesso di soggiorno D.R. ### svolgevo lavori occasionali. Vendevo oggetti per turisti al mercato o facevo l'imbianchino. 
D.R. Mio padre non voleva che vivessi a casa di mia madre, dove ella stava col nuovo compagno. Mio padre voleva che andassi a vivere con lui D.R. Mio padre è deceduto nel giugno 2022, quando io ero già in ### D.R. Neppure il compagno di mia madre mi accetta a casa sua. Egli ospita solo i miei fratelli minorenni D.R. Io non potrei tornare in ### perché non avrei dove andare e rimarrei per strada D.R. Io ho pagato per imbarcarmi per l'### e ho utilizzato i miei guadagni D.R. ### siamo partiti insieme io e mio fratello D.R. Dividiamo la casa io e mio fratello. Stiamo al piano di sopra rispetto al mio amico che oggi mi fa da interprete. Egli ha l'appartamento in affitto con la sua famiglia e lavora all'interno dello stesso albergo.” (cfr. verbale udienza del 30 maggio 2024).  3. Nel merito il ricorso è fondato e va accolta la richiesta di protezione speciale del ricorrente alla luce delle considerazioni di seguito esposte. 
In punto di diritto il Collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano; l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs.  286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi: 1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs.  251/2007); 2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998); 3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR 394/1999); 4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo); 5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998); 6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.  286/1998); 7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998); 8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998); 9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari. 
È stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “### di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d.l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione: • qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani); • qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in ### della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo ### d'origine). Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la ### territoriale trasmetta gli atti al ### per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il ### previo parere della ### territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. 
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.  113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse ### 29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018. 
Nel caso in esame, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata formalizzata in data 12 ottobre 2022, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame. 
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite, posto che ha dato prova di integrazione sociale e lavorativa nel nostro territorio, nel quale si trova da tempo significativo, ossia dal 4 settembre 2021. 
Invero al fine di provare l'avvenuta integrazione il ricorrente ha documentato di avere costituito, in data 7 luglio 2022, un rapporto di lavoro a tempo determinato, come factotum di albergo, alle dipendenze di “### srl” avente sede ###### alla ### 3 e che tale rapporto di lavoro, la cui durata è stata dapprima prorogata fino al 31 ottobre 2022, che è stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 10 ottobre 2022 (cfr. ###, buste paga dal mese di luglio 2022 al mese di aprile 2023, buste paga dal mese di giugno 2023 al mese di novembre 2024, in atti). 
Alla luce di quanto appena evidenziato deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 comma 1.1. D.L. 286/98, applicabili alla presente fattispecie nella formulazione vigente ratione temporis - tenuto conto della data di presentazione della domanda di rinnovo e/o di rilascio del permesso di soggiorno per protezione specialeprima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023 cd “### Cutro”, comma 1 lettera c, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19. co. 1.1 del ### n. 286/1998, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione della vita privata del ricorrente tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in ### e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale in quanto l'allontanamento determinerebbe uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.  4. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale - anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.  P.Q.M.  Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede: 1. Dichiara che il ricorrente ### nato in ### il 30 maggio 2002, ha il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L.  130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018).  2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti. 
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### il 7 maggio 2025 ####ssa #### presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
RG n. 7023/2023

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