TRIBUNALE DI PALERMO
Sentenza n. 2666/2025 del 17-06-2025
principi giuridici
Nel procedimento di opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso per l'attività difensiva svolta nella fase di studio, comprendente l'esame degli atti, la ricerca di documentazione e le consultazioni con il cliente, deve essere riconosciuto anche se limitata al periodo intercorrente tra la data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il decreto di citazione a giudizio, in quanto tale attività si considera implicita nell'istanza di ammissione al beneficio, ove sia contestualmente confermata la nomina del difensore di fiducia.
Nel procedimento di opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le spese del giudizio di opposizione vanno poste a carico del Ministero della Giustizia soccombente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Liquidazione del Compenso al Difensore nel Gratuito Patrocinio: Valutazione dell'Attività Preliminare alla Citazione a Giudizio
La pronuncia in esame affronta la questione della liquidazione del compenso al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in relazione all'attività svolta nella fase delle indagini preliminari di un procedimento penale.
Nel caso specifico, un avvocato aveva presentato opposizione avverso un decreto del Tribunale che aveva rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta a favore di un assistito ammesso al gratuito patrocinio. Il rigetto si basava sul presupposto che l'attività professionale, in particolare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la data di nomina del difensore, fosse antecedente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale, in sede di opposizione, ha ribaltato la decisione precedente, ritenendo fondato il ricorso del difensore. I giudici hanno richiamato l'articolo 12 comma 3 del D.M. 55/2014, che disciplina i parametri per la determinazione dei compensi in materia penale, evidenziando come la fase di studio, comprensiva dell'esame degli atti, della ricerca di documenti e delle consultazioni con il cliente, sia parte integrante dell'attività difensiva.
Pur riconoscendo che l'attività difensiva si era limitata alla fase di studio, in un arco temporale ristretto tra la data di ammissione al gratuito patrocinio e il decreto di citazione a giudizio, il Tribunale ha sottolineato che tale attività doveva essere comunque compensata. I giudici hanno evidenziato che, nella fase antecedente all'emissione del decreto di citazione a giudizio, il difensore svolge un'attività essenziale di esame degli atti, ricerca di documentazione e consultazione con il cliente per definire la strategia difensiva. Tale attività, sebbene non sempre documentabile in modo esplicito, è implicita nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in cui l'assistito conferma la nomina del difensore di fiducia.
Pertanto, il Tribunale ha annullato il decreto impugnato e ha liquidato in favore del ricorrente la somma di € 400,00, applicando i parametri previsti dal ### vigente presso il Tribunale, già operata la diminuzione prevista dall'art 106 bis del D.P.R. 115/2002. Inoltre, il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.