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TRIBUNALE DI PALERMO

Sentenza n. 4276/2025 del 31-10-2025

principi giuridici

La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, gravando sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito.

La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostegno dell'allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.

Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, dovendo la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.

Ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità del Comune per Insidia Stradale su Pista Ciclabile: Analisi di una Sentenza


La pronuncia in esame trae origine da una richiesta di risarcimento danni avanzata da un soggetto a seguito di una caduta con il proprio monopattino su una pista ciclabile. L'attore sosteneva che l'incidente fosse stato causato da un tombino sottolivellato rispetto al manto stradale, costituendo un'insidia non segnalata. Il Comune, ritenuto responsabile, chiamava in causa una società partecipata, affidataria del servizio idrico, chiedendone la manleva.
Il Tribunale ha accolto la domanda principale, condannando il Comune al risarcimento dei danni subiti dall'attore. La decisione si fonda sull'applicazione dell'articolo 2051 del codice civile, che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. In base a tale norma, il custode è responsabile dei danni derivanti dalla cosa, salvo che provi il caso fortuito.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che l'attore avesse dimostrato il nesso causale tra il tombino sottolivellato e la caduta, mentre il Comune non aveva fornito la prova liberatoria del caso fortuito. In particolare, è stato accertato che il tombino costituiva un'insidia non segnalata, situata in un'area destinata alla circolazione di pedoni e ciclisti, e che le condizioni di illuminazione al momento dell'incidente non erano ottimali. Il Tribunale ha escluso un concorso di colpa dell'attore, ritenendo che non vi fossero elementi per ritenere che avesse tenuto una condotta imprudente o negligente.
Quanto alla domanda di manleva, il Tribunale l'ha rigettata, rilevando che il tombino in questione non era di proprietà né in custodia della società terza chiamata. Dalle prove documentali, in particolare dalle fotografie, era emerso che il manufatto apparteneva a una società diversa, fornitrice di altri servizi. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che il Comune non aveva mosso alcuna contestazione specifica alle difese della società terza chiamata, né aveva coltivato il giudizio nei suoi confronti.
Per la quantificazione del danno, il Tribunale si è avvalso di una consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore. Il risarcimento è stato determinato tenendo conto del danno biologico permanente e temporaneo, nonché delle spese mediche sostenute. Il Tribunale ha fatto riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, applicando i criteri di personalizzazione previsti dalla giurisprudenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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