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TRIBUNALE DI PALERMO

Sentenza n. 2411/2026 del 13-04-2026

principi giuridici

Ai fini del riconoscimento della quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso.

Il diritto alla corresponsione della quota di trattamento di fine rapporto sorge unicamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro coniuge, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni indicate dall'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, da accertare in concreto solo coevamente alla maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Attribuzione della Quota di TFR all'Ex Coniuge: Condizioni e Limiti Temporali


La pronuncia in esame affronta il tema delicato dell'attribuzione di una quota dell'indennità di fine rapporto (TFR) all'ex coniuge, ai sensi dell'articolo 12 bis della legge sul divorzio (L. 898/1970). La vicenda trae origine dal ricorso di una donna che, dopo il divorzio, chiedeva l'attribuzione del 40% del TFR maturato dall'ex marito durante il periodo di matrimonio, in quanto titolare di assegno divorzile.
Il Tribunale, accogliendo la domanda della ricorrente, ha ripercorso i principi cardine che regolano la materia. Nel caso specifico, la ricorrente aveva contratto matrimonio con il convenuto, successivamente sciolto con sentenza di divorzio. A seguito della separazione, alla ricorrente era stato riconosciuto un assegno divorzile, poi ridotto nel corso del tempo. L'ex marito, nel frattempo, aveva prestato attività lavorativa per un'azienda ospedaliera, maturando un TFR di rilevante entità.
Il giudice ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 12 bis della L. 898/1970, il diritto del coniuge divorziato a percepire una quota del TFR dell'altro coniuge sorge solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro di quest'ultimo, a condizione che sussistano determinati requisiti. In particolare, è necessario che l'ex coniuge sia titolare di assegno divorzile al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che il rapporto di lavoro sia coinciso, anche solo parzialmente, con il periodo del matrimonio.
Il Tribunale ha aderito all'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della quota di TFR deve essere verificata al momento in cui matura il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto. Di conseguenza, il diritto alla quota di TFR non sorge, ad esempio, a favore dell'ex coniuge che sia passato a nuove nozze o che non sia più titolare di assegno divorzile al momento della cessazione del rapporto di lavoro dell'altro coniuge.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, riconoscendo alla ricorrente il diritto a percepire il 40% del TFR maturato dall'ex marito durante il periodo di matrimonio. La somma riconosciuta dovrà essere corrisposta alla ricorrente proporzionalmente, a partire dalla percezione della prima rata da parte del resistente. Infine, il Tribunale ha disposto che le spese di giudizio restino a carico della ricorrente, stante la contumacia del resistente.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


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