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TRIBUNALE DI PALMI

Sentenza n. 401/2023 del 16-05-2023

principi giuridici

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il titolare di contrassegno unificato disabile europeo, regolarmente esposto sulla parte anteriore del veicolo, è autorizzato alla circolazione e alla sosta del veicolo anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, senza che possano essere imposti ulteriori obblighi, come la preventiva comunicazione della targa del veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida.

Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, grava sull'amministrazione opposta l'onere di depositare copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, comprensivi dei rilievi fotografici che hanno consentito l'accertamento a distanza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Contrassegno Disabili e ZTL: Prevale il Diritto alla Mobilità


Una recente pronuncia del Tribunale di Palmi ha affrontato una questione di grande rilevanza per le persone con disabilità: la validità di una sanzione amministrativa elevata per l'accesso non autorizzato a una Zona a Traffico Limitato (ZTL), nonostante l'esposizione del contrassegno unificato disabili europeo.
Nel caso specifico, un soggetto aveva impugnato un verbale di contestazione per violazione del codice della strada, lamentando di aver transitato in una ZTL con un veicolo munito di regolare contrassegno per disabili. Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che il contrassegno autorizzasse unicamente la sosta nelle aree dedicate, e non anche la circolazione in zone a traffico limitato.
Il Tribunale, in sede di appello, ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo le ragioni dell'appellante. I giudici hanno evidenziato che, sebbene l'onere di provare l'effettiva esposizione del contrassegno gravi sul titolare, tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo. Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato la documentazione fotografica prodotta dall'appellante, dalla quale si poteva presumere la presenza del contrassegno sul parabrezza del veicolo al momento dell'infrazione.
Ma l'aspetto centrale della decisione risiede nell'interpretazione delle norme che disciplinano l'utilizzo del contrassegno disabili. Il Tribunale ha richiamato gli articoli 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e l'articolo 381 del d.P.R. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del codice della strada), che autorizzano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità anche all'interno delle ZTL e delle aree pedonali urbane.
I giudici hanno inoltre sottolineato che non possono essere imposti ulteriori obblighi, come la preventiva comunicazione della targa del veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida, in quanto il contrassegno ha natura di autorizzazione in deroga, da rendere nota con la mera esposizione. Pertanto, il mancato rispetto di tali formalità non può comportare la violazione dell'articolo 7 del codice della strada.
In definitiva, il Tribunale ha annullato il verbale di contestazione, condannando il Comune al pagamento delle spese legali. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il diritto alla mobilità delle persone con disabilità deve essere garantito, e non può essere limitato da interpretazioni restrittive delle norme o da oneri burocratici eccessivi.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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