TRIBUNALE DI PAOLA
Sentenza n. 361/2023 del 30-06-2023
principi giuridici
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità al figlio maggiorenne inabile, il requisito dell'inabilità al lavoro, di cui all'art. 13 R.D.L. n. 636/1939, va inteso come incapacità del soggetto di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto, idoneo a consentirgli di provvedere, in modo normale e non usurante, alle proprie esigenze di vita.
Il requisito della vivenza a carico, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità al figlio maggiorenne inabile, è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso del genitore, della non autosufficienza economica del superstite e del mantenimento in modo continuativo, e quanto meno prevalente, dello stesso da parte del dante causa, da accertarsi con riferimento a criteri quantitativi obiettivi, quali il superamento del limite reddituale previsto per il diritto alla pensione di invalido civile totale.
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testo integrale
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sintesi e commento
Riconoscimento della Pensione di Reversibilità al Figlio Inabile: Analisi di una Sentenza
Una recente pronuncia del Tribunale del Lavoro di ### ha affrontato la questione del diritto alla pensione di reversibilità in favore di un figlio maggiorenne riconosciuto inabile al lavoro, a seguito del decesso della madre pensionata.
Il ricorrente aveva presentato domanda all'### previdenziale, vedendosi negare il beneficio a seguito di una visita medica che escludeva lo stato di inabilità al lavoro al momento della morte della madre. Il Tribunale, investito della questione, ha accolto il ricorso, ribaltando la decisione dell'###
La decisione si fonda sull'interpretazione combinata dell'articolo 13 della Legge 218/1952 e dell'articolo 13 del Regio Decreto Legge 636/1939, che disciplinano la pensione di reversibilità. Tali norme subordinano il riconoscimento del diritto al figlio superstite maggiorenne alla duplice condizione che, al momento del decesso del genitore, questi fosse a carico del pensionato e inabile al lavoro.
Il giudice ha quindi valutato la sussistenza di entrambi i requisiti nel caso specifico. Quanto all'inabilità al lavoro, il Tribunale ha valorizzato la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) disposta nel corso del giudizio. Il CTU, sulla base della documentazione medica e dell'esame del ricorrente, ha concluso che, alla data del decesso della madre, il figlio versava in una condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa delle patologie da cui era affetto. Il perito ha evidenziato la presenza di diverse condizioni mediche, tra cui ipertensione arteriosa, obesità grave, linfedema, sindrome dell'apnea ostruttiva, poliartrosi e diabete mellito scompensato, che determinavano una totale riduzione della capacità lavorativa.
Per quanto riguarda il requisito della vivenza a carico, il Tribunale ha fatto riferimento a consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo cui esso si configura quando sussiste una situazione di non autosufficienza economica del superstite e di effettivo mantenimento da parte del defunto. In particolare, il giudice ha richiamato il criterio quantitativo, basato sui limiti di reddito previsti per il diritto alla pensione di invalidità civile totale, al fine di valutare la prevalenza del contributo economico del genitore nel mantenimento del figlio inabile. Nel caso di specie, è stato accertato che il ricorrente conviveva con la madre e percepiva redditi inferiori alla soglia limite prevista dalla legge per beneficiare dell'assegno assistenziale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto sussistenti entrambi i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della pensione di reversibilità, condannando l'### previdenziale al pagamento della prestazione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso della madre, oltre agli interessi sui ratei scaduti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.