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TRIBUNALE DI PATTI

Sentenza n. 156/2019 del 22-03-2019

principi giuridici

A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione di attore in senso sostanziale, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, la cui sussistenza comporta l'accoglimento della domanda anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso in assenza di idonea prova scritta.

Presupposto essenziale del diritto al compenso del professionista è l'avvenuto conferimento dell'incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi della sua attività.

In tema di liquidazione del compenso al professionista, il giudice, in difetto di accordo tra le parti, deve fare riferimento alle tariffe professionali e, in mancanza di queste ultime, determinare il compenso secondo un criterio discrezionale, previo parere obbligatorio, seppur non vincolante, della competente associazione professionale, potendo discostarsi da tale parere a condizione di fornire adeguata motivazione e di non ricorrere al criterio dell'equità.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di parcella per prestazioni professionali corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine, la contestazione, anche generica, sollevata dall'opponente in ordine all'espletamento dell'attività ed all'ortodossia dell'applicazione delle tariffe è idonea a far sorgere per il professionista l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa.

In tema di compensi professionali agli ingegneri ed architetti, con riferimento ai lavori da liquidarsi a percentuale, sono dovuti al professionista, a parte ed in aggiunta agli onorari, gli eventuali compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie, purché il professionista provi che l'esborso ci sia effettivamente stato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Compenso per Prestazioni Professionali: Analisi di una Sentenza


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una ditta individuale avverso un professionista, nello specifico un architetto, per il pagamento di compensi professionali. Il decreto ingiuntivo era stato emesso a seguito di prestazioni professionali richieste al professionista, consistenti nella redazione di un progetto architettonico e nella direzione dei lavori per la ristrutturazione di un immobile destinato ad attività alberghiera.
L'opponente contestava l'ammissibilità del decreto ingiuntivo, l'infondatezza della pretesa creditoria e l'errata quantificazione della parcella. Contestualmente, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa un altro architetto, ritenendo la causa comune. Quest'ultimo si costituiva in giudizio, formulando a sua volta domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per il pagamento del proprio compenso professionale.
Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta, ha ritenuto sussistente il diritto di credito sia del professionista opposto che del terzo chiamato in causa. Il giudice ha evidenziato come, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instauri un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale, con il conseguente onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato l'esistenza di un contratto d'opera intellettuale tra le parti, concretizzatosi in un disciplinare di incarico sottoscritto dal titolare della ditta opponente. Tale disciplinare conferiva ai professionisti l'incarico di redigere il progetto e seguire la direzione dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile. Il giudice ha rilevato che il disciplinare non prevedeva alcuna condizione sospensiva o risolutiva legata all'ottenimento del finanziamento per l'intera somma richiesta, ma che le competenze tecniche avrebbero dovuto cominciare ad essere corrisposte ad avvenuto finanziamento della pratica o ad inizio lavori.
Il Tribunale ha inoltre respinto l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, basata su presunte negligenze dei professionisti nell'esecuzione dell'incarico. Il giudice ha evidenziato che l'opera progettata era stata ammessa al finanziamento, seppur in percentuale ridotta, e che era comunque realizzabile, come dimostrato dalla concessione edilizia rilasciata dal Comune competente.
Quanto alla quantificazione del compenso, il Tribunale ha ritenuto non applicabile la percentuale indicata nel disciplinare di incarico, in quanto l'attività non era stata portata a termine a causa della revoca dell'incarico. Pertanto, il compenso è stato determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti per la categoria degli architetti, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta.
In definitiva, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la ditta opponente al pagamento del compenso professionale al terzo chiamato in causa, oltre interessi e spese di giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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