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TRIBUNALE DI PATTI

Sentenza n. 250/2020 del 27-04-2020

principi giuridici

Nel procedimento per risarcimento danni da circolazione stradale, la partecipazione al processo del conducente (non proprietario) del veicolo si rende necessaria all'insorgere di un nesso di inscindibilità tra le cause connesse, laddove l'accertamento della responsabilità di questi e l'accertamento della responsabilità dell'assicuratore convenuto dal danneggiato con la cd. azione diretta, unitamente alla responsabilità solidale del proprietario, acquisiscano carattere di imprescindibilità reciproca.

L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore dal creditore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento; tuttavia, qualora il destinatario contesti la ricezione dell'atto inviato, sorge, per il mittente, l'onere di provare detto ricevimento.

In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c., salvo che il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, nel qual caso si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. Tale ultima disposizione si applica in caso di lesioni fisiche e non di danni a cose.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione e Onere Probatorio nel Risarcimento Danni da Sinistro Stradale: il Caso del Cavallo Investito


Una recente pronuncia del Tribunale di Patti ha affrontato una complessa vicenda risarcitoria derivante da un incidente stradale che ha coinvolto un cavallo. La controversia è nata a seguito di un sinistro verificatosi nel ### di ### quando un uomo, mentre conduceva a mano il suo cavallo di razza, è stato coinvolto in un incidente con un autocarro. L'animale, a seguito dell'urto, si è spaventato, è caduto e ha riportato lesioni fatali.
L'attore ha citato in giudizio sia il conducente del mezzo che la compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni materiali subiti, quantificati in ### 35.000,00, corrispondenti al valore del cavallo. La compagnia assicurativa si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento e, nel merito, contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria per mancanza di prova. Il conducente del veicolo non si è costituito in giudizio.
Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa. Il giudice ha richiamato l'articolo 2947, comma 2, del codice civile, che prevede un termine di prescrizione di due anni per il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie. Nel caso specifico, il sinistro era avvenuto il 16 agosto 2012, mentre l'atto di citazione era stato notificato oltre due anni dopo, il 3 novembre 2014.
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante l'argomentazione dell'attore secondo cui una lettera di messa in mora, inviata alla compagnia assicurativa, avrebbe interrotto la prescrizione. Pur riconoscendo che la lettera era stata spedita prima della scadenza del termine biennale, il giudice ha evidenziato che la notifica dell'atto di citazione era avvenuta comunque oltre i due anni dalla data di ricezione della raccomandata da parte della compagnia assicurativa.
Inoltre, il Tribunale ha respinto la tesi dell'attore secondo cui il termine prescrizionale applicabile sarebbe stato quello di sei anni, in virtù di alcune pronunce della Corte di Cassazione. Il giudice ha chiarito che tali sentenze si riferiscono esclusivamente ai casi di risarcimento danni da lesioni fisiche subite a seguito di sinistro stradale, mentre nel caso in esame si trattava di danni materiali derivanti dalla morte di un animale, equiparabile giuridicamente a una res.
Oltre alla prescrizione, il Tribunale ha rilevato anche una carenza di prova in merito alla dinamica del sinistro. Il giudice ha sottolineato che l'attore, in quanto danneggiato, aveva l'onere di provare il fatto storico, ma il materiale probatorio offerto era insufficiente. In particolare, il Tribunale ha evidenziato l'assenza di un verbale delle autorità competenti e la vaghezza della dichiarazione rilasciata dal conducente del veicolo, contenente numerose affermazioni del tipo "non ricordo".
Pertanto, il Tribunale ha concluso che l'attore non aveva fornito una prova sufficiente della verificazione del sinistro e, di conseguenza, ha rigettato la domanda risarcitoria. Le spese processuali sono state poste a carico dell'attore soccombente.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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