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TRIBUNALE DI PATTI

Sentenza n. 359/2022 del 13-05-2022

principi giuridici

La realizzazione di una costruzione in parziale occupazione del fondo altrui, nella ragionevole scusabilità dell'erronea individuazione del confine, non comporta la condanna alla demolizione, bensì al risarcimento del danno per equivalente.

Il risarcimento del danno conseguente alla violazione delle distanze legali è in re ipsa, derivando dal fatto stesso della limitazione del diritto di proprietà imposta dalla legge.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Violazione delle Distanze Legali e Occupazione di Suolo: Profili di Tutela della Proprietà Privata


La pronuncia in esame affronta una complessa controversia relativa a presunte violazioni delle distanze legali e all'occupazione abusiva di suolo, questioni ricorrenti nel panorama del contenzioso civilistico. La vicenda trae origine dalla ristrutturazione e dall'ampliamento di un edificio, circostanze che avrebbero determinato l'illegittima occupazione di una porzione di terreno di proprietà altrui, nonché la creazione di vedute non conformi alle prescrizioni del codice civile.
In sintesi, gli attori, in qualità di comproprietari di un fondo confinante, lamentavano che la convenuta, nel realizzare interventi edilizi sul proprio immobile, avesse occupato senza titolo una porzione del loro terreno. Contestavano, inoltre, la realizzazione di balconi e di una terrazza che, a loro dire, violavano le distanze legali previste per l'apertura di vedute, generando una servitù illegittima sul fondo di proprietà comune. Ulteriore doglianza riguardava la rimozione di un muro di confine.
La convenuta, dal canto suo, si difendeva eccependo, tra l'altro, l'esistenza di un accordo amichevole di divisione della proprietà comune e manifestando la disponibilità a regolarizzare le servitù di veduta contestate. In via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l'illegittimità di opere realizzate dagli attori sul terreno comune e la corresponsione del valore della metà del muro di confine.
Il Tribunale, sulla base delle risultanze di una complessa istruttoria, in particolare delle perizie tecniche disposte, ha ritenuto fondata la domanda attorea, accertando l'occupazione di una porzione di terreno di proprietà comune, quantificata in metri quadrati, e la violazione delle distanze legali per le vedute. Di conseguenza, ha condannato la convenuta al risarcimento del danno per l'occupazione abusiva, quantificato in base al valore di mercato del terreno, nonché all'eliminazione o all'arretramento delle vedute illegittime.
Quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale ha accolto parzialmente la richiesta di demolizione di una struttura fissa (piletta) che limitava il godimento del bene comune, in ragione del fatto che il bene risultava ancora indiviso.
La decisione si fonda su principi consolidati in materia di distanze legali e di tutela della proprietà, ribadendo che il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie non preclude l'accertamento, in sede giudiziale, di eventuali violazioni dei diritti dei terzi. Il giudice ha, inoltre, fatto applicazione del principio secondo cui, in caso di sconfinamento nella costruzione, qualora il costruttore abbia agito nella convinzione di edificare sul proprio suolo, può essere preferibile il rimedio risarcitorio per equivalente rispetto alla demolizione, ove quest'ultima risulti eccessivamente onerosa.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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