TRIBUNALE DI PAVIA
Sentenza n. 1322/2018 del 01-08-2018
principi giuridici
Il proprietario di un immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti.
In presenza di irregolarità della canna fumaria al momento dell'installazione di una stufa, l'installatore deve rifiutarsi di procedere all'installazione o provvedere a far eseguire le opere necessarie per la sicurezza dell'impianto.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., disposizione inderogabile se non in senso più favorevole all'assicurato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Civile per Intossicazione da Monossido di Carbonio: Profili di Colpa del Proprietario e dell'Installatore
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Pavia ha affrontato un complesso caso di responsabilità civile derivante dal decesso di una persona a causa di intossicazione da monossido di carbonio. La vicenda trae origine dal malfunzionamento di una stufa a gas installata nell'abitazione della vittima. Gli eredi della persona deceduta hanno citato in giudizio il proprietario dell'immobile e l'installatore della stufa, ritenendoli responsabili dell'evento dannoso.
Il Tribunale ha accertato che la morte era stata causata da un'elevata concentrazione di monossido di carbonio, sprigionatasi a causa di anomalie riscontrate nella canna fumaria. In particolare, è stata rilevata una breccia nella parte terminale della canna fumaria, nonché un'ostruzione del condotto e l'assenza di un pozzetto di ispezione. Tali difetti, secondo i consulenti tecnici, avevano determinato un rigurgito dei fumi di combustione all'interno dell'abitazione, causando l'intossicazione fatale.
Il Tribunale ha ritenuto responsabile il proprietario dell'immobile in quanto custode della canna fumaria, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile. In base a tale norma, il custode di una cosa è responsabile dei danni da essa cagionati, salvo che provi il caso fortuito. Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che si trattasse di un evento imprevedibile, sottolineando che la manutenzione e il controllo periodico delle canne fumarie sono necessari per prevenire rischi di questo tipo.
È stata inoltre accertata la responsabilità dell'installatore della stufa, il quale, secondo il Tribunale, avrebbe dovuto rifiutarsi di procedere all'installazione in presenza delle anomalie riscontrate nella canna fumaria, oppure provvedere a far eseguire le opere necessarie per la sicurezza dell'impianto. La condotta negligente dell'installatore è stata quindi ritenuta causa concorrente del decesso.
Il Tribunale ha invece escluso la responsabilità del socio della società che aveva venduto la stufa, non essendo emerso che l'installazione fosse stata eseguita per conto della società stessa.
In conseguenza di tali accertamenti, il Tribunale ha condannato in solido il proprietario dell'immobile e l'installatore della stufa al risarcimento dei danni subiti dagli eredi della vittima, quantificati tenendo conto del danno da perdita parentale. Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda di manleva proposta dal proprietario dell'immobile nei confronti della propria compagnia assicurativa, condannando quest'ultima a tenerlo indenne dalle conseguenze economiche della condanna.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.