TRIBUNALE DI PAVIA
Sentenza n. 693/2020 del 06-07-2020
principi giuridici
La proposizione di eccezione riconvenzionale volta a contrastare la pretesa di pagamento azionata con decreto ingiuntivo non configura domanda principale di accertamento della nullità del contratto di fideiussione, con conseguente esclusione della competenza funzionale del Tribunale delle ###
La pubblicazione in ### della cessione dei crediti da parte della cessionaria produce i medesimi effetti dell'art. 1264 c.c.
In tema di fideiussione, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., inserita in un contratto conforme allo schema ABI, è affetta da nullità parziale, con conseguente applicazione della disciplina legale in materia di decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.
Ai fini dell'operatività dell'art. 1957 c.c., l'istanza ivi prevista si riferisce ai mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, esperibili al fine di conseguire il pagamento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Nullità Parziale di Fideiussione Ominibus e Decadenza del Creditore: Un'Analisi della Pronuncia
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da due soggetti, in qualità di fideiussori, nei confronti di una società finanziaria cessionaria di un credito originariamente vantato da un istituto bancario. I fideiussori contestavano la validità del decreto ingiuntivo, eccependo, tra l'altro, la nullità della fideiussione omnibus prestata a garanzia delle obbligazioni di una società terza.
Nel corso del giudizio, gli opponenti sollevavano diverse eccezioni, tra cui il difetto di legittimazione attiva della società finanziaria, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (L. 287/1990), nonché la decadenza del creditore dai propri diritti per mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 del Codice Civile.
Il Tribunale, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari relative alla competenza e alla legittimazione attiva, si è concentrato sulla questione della validità della fideiussione. In particolare, i giudici hanno affrontato il tema della compatibilità tra le fideiussioni omnibus e la normativa antitrust, alla luce delle pronunce dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e della Banca d'Italia, nonché della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che distingue tra nullità totale e nullità parziale delle fideiussioni omnibus, ritenendo che la violazione della normativa antitrust non comporti automaticamente la nullità integrale del contratto di garanzia, ma solo delle clausole che riproducono schemi contrattuali standardizzati e lesivi della concorrenza.
Nel caso specifico, il Tribunale ha accertato che il contratto di fideiussione in questione conteneva clausole riproduttive di schemi ABI ritenuti in contrasto con la normativa antitrust. Tuttavia, ha escluso che tale circostanza determinasse la nullità totale della fideiussione, ritenendo che le parti avrebbero comunque stipulato il contratto anche in assenza delle clausole incriminate.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione, con particolare riferimento alle clausole che derogavano all'art. 1957 del Codice Civile. Di conseguenza, ha ritenuto applicabile la disciplina legale in materia di decadenza del creditore dai propri diritti.
Esaminando la condotta del creditore, il Tribunale ha rilevato che quest'ultimo non aveva tempestivamente promosso le azioni necessarie per il recupero del credito nei confronti del debitore principale, entro i termini previsti dall'art. 1957 del Codice Civile. In particolare, il Tribunale ha ritenuto insufficiente la semplice diffida stragiudiziale inviata al debitore, richiedendo invece l'esperimento di azioni giudiziali.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l'opposizione dei fideiussori e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, ha ordinato alla società finanziaria di richiedere la cancellazione dei nominativi dei fideiussori dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e da altri sistemi di informazione creditizia. Infine, il Tribunale ha condannato la società finanziaria al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.