TRIBUNALE DI PAVIA
Sentenza n. 807/2022 del 07-06-2022
principi giuridici
Integra il delitto di appropriazione indebita, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 11, c.p., la condotta del professionista che, ricevuto dal cliente il denaro per l'adempimento di obbligazioni fiscali, si appropri delle somme, destinandole a finalità diverse, in violazione del rapporto di mandato e del vincolo fiduciario esistente tra le parti.
Nel giudizio civile di risarcimento del danno derivante da fatto illecito astrattamente configurabile come reato, la sentenza penale di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. non preclude al giudice civile l'autonomo accertamento, con il criterio probatorio del "più probabile che non", della sussistenza degli elementi costitutivi del fatto illecito, al fine di determinarne gli effetti civili.
In tema di responsabilità professionale del dottore commercialista, il cliente che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il danno e il nesso di causalità tra la condotta del professionista e il pregiudizio subito, mentre grava sul professionista l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con la diligenza richiesta dalla natura dell'obbligazione.
La fattura commerciale, ancorché annotata nei libri obbligatori, non costituisce prova idonea del credito in essa indicato, né dell'esecuzione delle prestazioni cui il presunto credito si riferisce, qualora tali circostanze siano specificamente contestate dal debitore.
In tema di assicurazione della responsabilità civile professionale, la garanzia assicurativa non opera in relazione ai danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, restando esclusi i fatti illeciti commessi con dolo, incluso il fatto astrattamente riconducibile a un delitto agevolato dall'infedele esercizio della professione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Appropriazione indebita e responsabilità professionale del commercialista: analisi di una pronuncia
La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda che ha visto contrapporsi una farmacia, gestita da due sorelle, e il loro commercialista, accusato di essersi appropriato indebitamente di ingenti somme di denaro nel corso di un decennio.
Le titolari della farmacia, unitamente alla madre, si sono rivolte al Tribunale lamentando che il professionista, incaricato della tenuta della contabilità e dei rapporti con l'### delle ### si fosse indebitamente appropriato di una somma considerevole, pari a oltre un milione di euro. Tale appropriazione sarebbe avvenuta attraverso un meccanismo fraudolento: le clienti versavano al commercialista somme di denaro, mediante assegni, per il pagamento di imposte e contributi, ma il professionista versava all'### importi inferiori, trattenendo la differenza per sé.
A sostegno delle proprie accuse, le attrici hanno prodotto una relazione di revisione contabile che evidenziava una discordanza significativa tra gli importi versati al commercialista e quelli effettivamente versati all'### delle ###. La relazione evidenziava, inoltre, una serie di irregolarità contabili, tra cui l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la registrazione di movimenti di cassa fittizi e la carente tenuta del libro inventari.
Il commercialista si è difeso contestando le accuse e sollevando diverse eccezioni preliminari, tra cui il difetto di legittimazione ad agire della madre delle titolari e la prescrizione del diritto al risarcimento. Nel merito, ha negato di aver indebitamente trattenuto somme di denaro e di aver falsificato le scritture contabili. Ha, inoltre, chiamato in causa le proprie compagnie assicurative per essere manlevato in caso di condanna.
Il Tribunale, dopo aver espletato una complessa istruttoria, ha ritenuto fondata la domanda delle attrici. In particolare, ha accertato che il commercialista si era effettivamente appropriato di una somma ingente, pari a oltre ottocentomila euro, attraverso il meccanismo fraudolento descritto dalle attrici. Il Tribunale ha, inoltre, accertato che il professionista aveva tenuto una contabilità irregolare, utilizzando fatture per operazioni inesistenti e registrando movimenti di cassa fittizi.
Nel valutare la vicenda, il Tribunale ha tenuto conto anche delle risultanze di un procedimento penale, avviato a seguito della denuncia delle titolari della farmacia, nel quale il commercialista era stato imputato del reato di appropriazione indebita. Il Tribunale penale aveva dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, ma aveva comunque accertato la sussistenza delle condotte appropriative addebitate al professionista.
Il Tribunale civile, pur non essendo vincolato dalla decisione del giudice penale, ha ritenuto che le risultanze del procedimento penale fornissero un importante riscontro alle accuse delle attrici. Il Tribunale ha, quindi, condannato il commercialista a risarcire alle attrici il danno patrimoniale subito, quantificato nella somma indebitamente appropriata, oltre al danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa.
Il Tribunale ha, invece, rigettato le domande di manleva avanzate dal commercialista nei confronti delle proprie compagnie assicurative, ritenendo che le polizze assicurative stipulate non coprissero i danni derivanti da fatti dolosi, come l'appropriazione indebita.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.