TRIBUNALE DI PAVIA
Sentenza n. 888/2022 del 21-06-2022
principi giuridici
È inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta oltre il termine perentorio di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile.
In tema di fideiussione omnibus, la prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, idonea a determinare la nullità parziale del contratto di garanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990 e dell'articolo 1419 del codice civile, può essere assolta mediante la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia che abbia accertato l'esistenza di clausole uniformi predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), unitamente alla specifica deduzione delle clausole del contratto di fideiussione che si assumono riproduttive di quelle oggetto dell'intesa illecita.
Nei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la nullità parziale delle clausole riproduttive di quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata non determina la nullità dell'intero contratto qualora non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto, trovando in tal caso applicazione l'articolo 1419, comma 2, del codice civile.
La mancata osservanza del termine di decadenza di cui all'articolo 1957 del codice civile, eccepita dal fideiussore, non è rilevabile qualora il creditore dimostri di aver tempestivamente proposto le proprie istanze nei confronti del debitore principale e di aver continuato con diligenza la coltivazione del credito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità Parziale delle Fideiussioni Omnibus e Tutela della Concorrenza: Un Equilibrio Delicato
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Pavia ha affrontato una complessa vicenda riguardante l'opposizione a un decreto ingiuntivo, sollevando questioni di nullità contrattuale in relazione a un mutuo chirografario, un conto corrente e una fideiussione omnibus.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di una società e di un garante, per il mancato pagamento di somme derivanti da un contratto di mutuo e da un saldo passivo di conto corrente. Il garante, inoltre, era chiamato a rispondere in virtù di una fideiussione omnibus prestata a favore della società debitrice.
Gli opponenti contestavano la validità del decreto ingiuntivo, eccependo, tra l'altro, la nullità delle clausole del mutuo per indeterminatezza dei tassi di interesse, l'impossibilità di verificare la correttezza del saldo del conto corrente e, soprattutto, la nullità della fideiussione omnibus, in quanto conforme allo schema standardizzato ABI (Associazione Bancaria Italiana), ritenuto lesivo della concorrenza.
Il Tribunale, in primo luogo, ha dichiarato inammissibile l'opposizione delle società debitrici, in quanto tardiva rispetto ai termini di legge. Quanto alla posizione del garante, il giudice ha rigettato le contestazioni relative al mutuo e al conto corrente, ritenendo che i tassi di interesse fossero determinabili e che il saldo del conto corrente fosse stato correttamente documentato.
La questione centrale si è concentrata sulla validità della fideiussione omnibus. Il Tribunale, pur riconoscendo che il contratto di fideiussione era conforme allo schema ABI e che tale schema era stato oggetto di rilievi da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per la sua potenziale lesività della concorrenza, ha optato per una soluzione di compromesso.
Richiamando un recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il Tribunale ha affermato che i contratti di fideiussione a valle di intese restrittive della concorrenza sono affetti da nullità parziale, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la nullità parziale non comportasse la caducazione dell'intero contratto di fideiussione, in quanto non era emerso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole nulle. Di conseguenza, il contratto di fideiussione è stato ritenuto valido, ma con l'esclusione delle clausole che riproducevano lo schema ABI lesivo della concorrenza.
In particolare, il Tribunale ha dichiarato inefficace la clausola che derogava all'art. 1957 del Codice Civile, relativo all'obbligo del creditore di agire tempestivamente nei confronti del debitore principale per non perdere il diritto di rivalersi sul fideiussore. Tuttavia, nel caso concreto, il Tribunale ha accertato che la banca aveva rispettato i termini previsti dall'art. 1957 c.c., agendo tempestivamente nei confronti del debitore principale e del garante.
In definitiva, il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo nei confronti del garante, ritenendo valida la fideiussione omnibus, ma con la precisazione che alcune clausole, in quanto lesive della concorrenza, dovevano considerarsi nulle.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.