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TRIBUNALE DI PAVIA

Sentenza n. 392/2023 del 23-03-2023

principi giuridici

È nullo, per difetto di autografia, il testamento olografo la cui data sia stata apposta da un soggetto diverso dal testatore.

Nel giudizio di impugnazione di testamento olografo, la mancata menzione di un soggetto tra gli "amici" beneficiati in una precedente scheda testamentaria, unitamente alla sua condotta successiva, può costituire elemento indiziario rilevante ai fini della valutazione complessiva delle prove circa l'autenticità del testamento impugnato.

L'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. è privo di effetti e la sua eventuale violazione rimane irrilevante, non potendo condurre ad una pronuncia di estinzione del processo, qualora difettino i presupposti di legge per la sua adozione o sia implicitamente revocato.

Nel giudizio di impugnazione di testamento, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata instaurazione della mediazione obbligatoria è tardiva e inammissibile se sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità del Testamento Olografo per Difetto di Autografia: Prevalenza della Valutazione Complessiva delle Prove sulla Consulenza Grafologica


La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda successoria originata dall'esistenza di due testamenti olografi apparentemente redatti dalla stessa persona, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. La controversia è insorta a seguito della pubblicazione di un testamento olografo datato 13 aprile 2015, con il quale la testatrice disponeva genericamente "### tutto alla parrocchiale chiesa di ### Rosa". Tale disposizione testamentaria, successiva ad un altro testamento olografo del 16 marzo 2015, ha generato un'azione giudiziaria volta ad accertarne la nullità per difetto di autografia e/o manipolazione.
Nel testamento del 16 marzo 2015, la testatrice aveva disposto in modo dettagliato dei suoi beni, nominando erede la sorella (o, in subordine, il nipote) e attribuendo numerosi legati a diverse associazioni ed enti benefici, con specifici oneri destinati a opere di beneficenza e alla memoria del figlio premorto.
Il Tribunale è stato chiamato a valutare la validità del testamento del 13 aprile 2015, contestato da una delle beneficiarie del testamento precedente, la quale ne ha eccepito la falsità per difetto di autografia e/o manipolazione. La convenuta, la ### di ###, ha invece sostenuto la validità del testamento successivo, che la nominava erede universale, e ha eccepito preliminarmente la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti indicati nel testamento del 16 marzo 2015.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione preliminare, ritenendo che, nel caso di specie, non sussistesse un litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i legatari del testamento precedente, in quanto l'accertamento giudiziale richiesto non tendeva alla costituzione o modifica di un rapporto plurisoggettivo unico.
Nel merito, il Tribunale ha accertato la nullità del testamento del 13 aprile 2015 per difetto di autografia, pur riconoscendo che la consulenza grafologica aveva evidenziato una "somiglianza qualitativamente rilevante" tra la scrittura del testamento contestato e le scritture di comparazione della testatrice. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che il numero "5" nella data del testamento contestato presentava caratteristiche grafiche "non coerenti" con il resto della scrittura e "possibile apocrifia".
Il Tribunale ha sottolineato che la consulenza grafologica non è l'unico elemento di prova da considerare, ma che il giudice deve formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale.
Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato le seguenti circostanze: l'assenza di rapporti tra la testatrice e la ### di ###, la presenza di un testamento precedente dettagliato e ben strutturato, la testimonianza del notaio che aveva assistito la testatrice nella redazione del testamento del 16 marzo 2015, le dichiarazioni contraddittorie del soggetto che aveva consegnato il testamento contestato alla ### di ### e, soprattutto, il comportamento della testatrice pochi mesi prima di morire, quando aveva confermato le disposizioni contenute nel testamento del 16 marzo 2015.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha concluso che il testamento del 13 aprile 2015 era stato alterato dalla mano di un terzo, quantomeno nella data, e che non corrispondeva alle ultime volontà della testatrice.
Il Tribunale ha quindi condannato la ### di ### al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice e delle altre parti vittoriose, e al versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio in favore dell'entrata di bilancio dello Stato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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