TRIBUNALE DI PAVIA
Sentenza n. 497/2024 del 11-10-2024
principi giuridici
Ai docenti non di ruolo che abbiano ricevuto incarichi di supplenza annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) spetta la ### di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, coincidente con la data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sulla piattaforma informatica.
testo integrale
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sintesi e commento
Carta del Docente Estesa ai Precari: Un'Analisi della Recente Giurisprudenza
Una recente pronuncia del Tribunale di ### si è occupata della questione, ormai ampiamente dibattuta in sede giurisprudenziale, dell'estensione del beneficio economico della cosiddetta "Carta del Docente" anche al personale scolastico non di ruolo.
Nel caso specifico, un docente precario ha adito il giudice del lavoro al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta del Docente per gli anni scolastici in cui aveva prestato servizio con contratti a termine. Il Ministero dell'### e del ### si è costituito in giudizio, contestando la pretesa.
Il Tribunale, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità e, in particolare, l'ordinanza n. 29961/2023 della Suprema Corte di Cassazione, ha accolto integralmente il ricorso del docente. I giudici hanno evidenziato come la Corte di Cassazione abbia chiarito che la Carta del Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali (fino al 31 agosto) o incarichi fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda in tal senso al Ministero.
Il Tribunale ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che, nell'ordinanza del 18 maggio 2022 (Causa C-450/21), ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con la ### 4 dell'### quadro ### ### e ### sul lavoro a tempo determinato, che sancisce il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Infine, il giudice ha fatto riferimento alla sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, che ha rilevato la contrarietà della normativa in questione ai precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Alla luce di tali principi, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per gli anni scolastici dedotti in ricorso, condannando il Ministero a mettere a disposizione del docente la Carta del Docente, o altro strumento equipollente, per l'importo previsto dalla legge, oltre rivalutazione ed interessi. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.