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TRIBUNALE DI PAVIA

Sentenza n. 103/2025 del 25-01-2025

principi giuridici

In tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, ponendo l'eventuale interferenza tra i relativi giudizi esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a una questione di giurisdizione.

In tema di appalto, il vincolo di responsabilità solidale tra l'appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la corresponsabilità dell'evento dannoso, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo chiamato.

Nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente.

In tema di contratto di assicurazione, la notifica di ricorso per accertamento tecnico preventivo non equivale a richiesta di risarcimento danni né alla promozione di azione finalizzata al risarcimento, assumendo, viceversa, una funzione istruttoria in via preventiva, di carattere tecnico ed eminentemente conciliativo.

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore, gravando sull'assicuratore l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni.

Nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa.

L'eccezione d'inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda con l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto, deducibile per la prima volta anche in appello e rilevabile d'ufficio dal giudice.

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri.

Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità per Vizi Costruttivi: Oneri Progettuali, Esecutivi e Garanzie Assicurative


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda di responsabilità civile derivante da vizi costruttivi in un edificio scolastico. Il Comune, in qualità di committente, ha convenuto in giudizio l'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento (RUP), al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a infiltrazioni d'acqua. La sentenza si distingue per la puntuale disamina delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, nonché per l'analisi delle garanzie assicurative invocate.
Il fatto trae origine da un intervento di rifacimento del manto di copertura di un edificio scolastico, affidato a seguito di gara ad una società. Successivamente all'esecuzione dei lavori, si sono manifestate infiltrazioni d'acqua, che hanno determinato l'avvio di un procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP). All'esito dell'ATP, il Comune ha promosso un giudizio ordinario per accertare le responsabilità e ottenere il risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, tra cui il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti e il difetto di competenza in favore del giudice del lavoro. Nel merito, il Tribunale ha accertato la sussistenza di vizi costruttivi, riconducibili sia a carenze progettuali sia a difetti di esecuzione. In particolare, è stata rilevata l'assenza di un progetto esecutivo completo, nonché la difformità tra i materiali previsti e quelli effettivamente utilizzati.
Quanto alla ripartizione delle responsabilità, il Tribunale ha individuato una responsabilità concorrente tra l'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori e il RUP. In particolare, è stata attribuita una quota di responsabilità maggiore all'impresa appaltatrice, in ragione dei difetti di esecuzione, mentre al direttore dei lavori e al RUP è stata imputata una responsabilità per omessa vigilanza e controllo. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto un concorso di colpa del Comune, per aver omesso di predisporre un progetto esecutivo completo.
In relazione alla quantificazione del danno risarcibile, il Tribunale ha ritenuto di discostarsi dalle stime formulate dalle parti, individuando un importo congruo sulla base dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi e il ripristino dell'opera. Tale importo è stato poi rivalutato per tenere conto della svalutazione monetaria.
Infine, il Tribunale si è pronunciato sulle garanzie assicurative invocate dai convenuti. In particolare, è stata accolta la domanda di manleva formulata dal direttore dei lavori nei confronti della propria compagnia assicurativa, mentre sono state respinte le domande di manleva formulate dall'impresa appaltatrice nei confronti delle proprie compagnie assicurative.
La decisione si segnala per la sua completezza e per la puntuale disamina delle questioni giuridiche e tecniche sottese alla vicenda. In particolare, il Tribunale ha fornito un'interpretazione rigorosa delle norme in materia di responsabilità per vizi costruttivi, nonché delle clausole contrattuali relative alle garanzie assicurative. La sentenza costituisce un importante precedente in materia di responsabilità civile nel settore delle costruzioni, e fornisce utili indicazioni per la corretta individuazione delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti in tali vicende.
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testo integrale


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