TRIBUNALE DI PERUGIA
Sentenza n. 44/2021 del 07-01-2021
principi giuridici
Il singolo condomino è legittimato ad agire in giudizio a tutela dei diritti inerenti l'edificio condominiale, sia in quanto proprietario esclusivo, sia in quanto comproprietario pro quota delle parti comuni, anche in caso di inerzia dell'amministratore.
L'appoggio di una conduttura del gas sulla facciata comune di un edificio condominiale, senza il consenso dei comproprietari del sottostante vialetto di accesso, determina la costituzione di una servitù di passaggio non consentita, qualora la realizzazione e la manutenzione della conduttura richiedano l'accesso a tale vialetto.
È illegittimo lo scarico a parete dei fumi di un impianto di riscaldamento in violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comunale che impongono l'installazione di una canna fumaria con sbocco sul tetto dell'edificio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Interventi su Parti Comuni Condominiali: Limiti e Tutele
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a opere realizzate su un immobile condominiale, focalizzandosi sui limiti al diritto del singolo condomino di apportare modifiche alle parti comuni.
La vicenda trae origine dall'azione promossa da un condomino che contestava la legittimità di interventi eseguiti dai proprietari di locali al piano terra dell'edificio. In particolare, si lamentava la difformità delle opere rispetto al progetto presentato al Comune, la violazione del decoro architettonico e la costituzione di una servitù sul vialetto di accesso all'abitazione dell'attore. Le opere contestate riguardavano la realizzazione di una linea di adduzione del gas metano esterna e di uno scarico fumi a parete, nonché l'installazione di griglie di aerazione.
I convenuti si difendevano sostenendo la conformità delle opere alla normativa vigente e l'assenza di lesioni ai diritti degli altri condomini, eccependo altresì la carenza di legittimazione attiva dell'attore.
Il Tribunale ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione attiva del condomino ad agire in giudizio a tutela dei diritti comuni, richiamando il principio secondo cui il singolo condomino può agire a difesa dei diritti di comproprietà sulle parti comuni, anche in caso di inerzia dell'amministratore.
Nel merito, il giudice ha richiamato l'articolo 1102 del Codice Civile, che disciplina l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, stabilendo i limiti del non alterare la destinazione della cosa comune e del non impedire agli altri condomini di farne parimenti uso. Ha inoltre evidenziato il divieto di alterare il decoro architettonico dell'edificio, sancito dall'articolo 1120 del Codice Civile.
L'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) ha accertato la presenza di difformità rispetto alla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) presentata dai convenuti, in particolare per quanto riguarda lo scarico a parete della condotta di esalazione dei fumi, ritenuto non conforme al Regolamento Edilizio comunale vigente all'epoca dei fatti. Il CTU ha inoltre evidenziato che la realizzazione della linea del metano aveva comportato l'accesso alla proprietà esclusiva dell'attore e di altri comproprietari, costituendo una servitù non consentita.
Alla luce di tali risultanze, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda dell'attore, ordinando ai convenuti la rimozione della condotta del gas e la chiusura dello scarico fumi a parete, con convogliamento dei fumi mediante canna fumaria sul tetto. Ha invece rigettato la domanda risarcitoria, per mancata prova dei danni subiti dall'attore, e ha ritenuto legittima l'installazione delle griglie di aerazione, non ravvisando una lesione del decoro architettonico.
Il Tribunale ha quindi disposto la compensazione parziale delle spese di lite e di CTU, condannando i convenuti al pagamento del restante 50%.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.