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TRIBUNALE DI PERUGIA

Sentenza n. 1490/2022 del 27-10-2022

principi giuridici

La sostituzione della delibera condominiale impugnata con altra successiva, avente identico contenuto e provvedente sui medesimi argomenti, determina la cessazione della materia del contendere, qualora la nuova deliberazione abbia rimosso l'iniziale causa di invalidità.

In tema di impugnazione di delibere condominiali, la rinnovazione della delibera non implica la necessità di ritrascrivere integralmente il contenuto delle precedenti, essendo sufficiente il richiamo per relationem, purché siano state rimosse le cause di nullità pregresse e si provveda sui medesimi argomenti, evitando di adottare una delibera avente una portata organizzativa del tutto nuova.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Impugnazione di delibere condominiali: cessazione della materia del contendere e validità della delibera sostitutiva


La pronuncia in esame affronta il tema dell'impugnazione di delibere condominiali e, in particolare, le conseguenze della sostituzione delle delibere impugnate con una successiva delibera adottata dall'assemblea condominiale.
Nel caso di specie, alcuni condomini avevano impugnato diverse delibere assembleari, contestandone la validità per una serie di vizi formali e sostanziali. Successivamente all'introduzione del giudizio, il condominio aveva adottato una nuova delibera, con l'intento di sanare i vizi che inficiavano le precedenti.
Gli attori, pur riconoscendo la sostituzione delle delibere, ne contestavano la validità, sostenendo che la nuova delibera fosse comunque viziata per mancato riesame delle questioni precedentemente trattate e per contrasto con un precedente giudicato.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande degli attori. In primo luogo, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle delibere originariamente impugnate, in quanto sostituite dalla successiva delibera assembleare. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la sostituzione della delibera impugnata con altra conforme alla legge determina la cessazione della materia del contendere, a condizione che la nuova delibera abbia un identico contenuto e provveda sui medesimi argomenti della precedente, rimuovendone le cause di invalidità.
In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure mosse alla nuova delibera. In particolare, ha escluso che la delibera sostitutiva dovesse necessariamente ritrascrivere per intero il contenuto delle precedenti delibere, essendo sufficiente che richiamasse per relationem gli argomenti trattati e che avesse rimosso le cause di nullità delle precedenti delibere.
Il giudice ha altresì evidenziato che la delibera non contrastava con un precedente giudicato, in quanto quest'ultimo aveva riguardato esclusivamente la determinazione della quota di contribuzione condominiale di uno degli attori, senza incidere sulla validità delle delibere assembleari.
Infine, il Tribunale ha condannato gli attori al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerando che il giudizio era stato introdotto successivamente alla rinnovazione delle delibere.
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testo integrale


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