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TRIBUNALE DI PERUGIA

Sentenza n. 36/2023 del 05-01-2023

principi giuridici

La fideiussione a prima richiesta, stipulata con atto unilaterale, è valida ed efficace nell'ordinamento giuridico italiano, non necessitando di doppia sottoscrizione e vincolando il fideiussore al pagamento a semplice richiesta scritta, senza possibilità di opporre eccezioni relative alla validità, all'efficacia e alle vicende del negozio sottostante, salvo contestare la validità della garanzia o eccepire l'exceptio doli generalis.

In tema di azione revocatoria ordinaria, la prova della consapevolezza del terzo acquirente a titolo oneroso del pregiudizio arrecato ai creditori (participatio fraudis), può essere desunta da presunzioni semplici, tra cui il vincolo di parentela con il debitore, qualora tale vincolo renda inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria gravante sul disponente.

Nel giudizio di revocatoria ordinaria, l'intervento di un terzo che si qualifica come successore a titolo particolare del creditore originario, pur essendo ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non consente all'interveniente di compiere attività istruttoria preclusa alle parti originarie, potendo provare le circostanze di fatto poste a fondamento del proprio diritto esclusivamente alla luce del materiale probatorio già acquisito al processo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Revocatoria Ordinaria e Fideiussione: Condizioni e Limiti dell'Azione a Tutela del Credito


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda che intreccia un'azione di condanna al pagamento di somme di denaro derivanti da fideiussioni con una domanda revocatoria ordinaria, volta a rendere inefficaci una serie di atti dispositivi compiuti dai fideiussori.
La società attrice, titolare di un noto marchio, ha convenuto in giudizio alcuni soggetti, in qualità di fideiussori di una società debitrice principale, per ottenere il pagamento di una ingente somma a titolo di canoni di affitto di azienda non corrisposti e di corrispettivi per forniture. Contestualmente, l'attrice ha agito in revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 del codice civile, al fine di rendere inefficaci una serie di atti di compravendita con cui i fideiussori, unitamente ai rispettivi coniugi, avevano alienato ai propri figli diversi beni immobili, ritenuti di rilevante valore. Nel corso del giudizio sono intervenuti altri soggetti, creditori dei medesimi fideiussori, chiedendo a loro volta la revoca degli stessi atti dispositivi.
Il Tribunale ha innanzitutto affrontato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da una delle parti convenute, ritenendola inammissibile e comunque infondata. Nel merito, il giudice ha accertato l'esistenza del credito vantato dalla società attrice nei confronti dei fideiussori, sulla base di un atto di fideiussione omnibus, ritenuto valido ed efficace, che prevedeva l'obbligo dei garanti di pagare "a semplice richiesta" quanto dovuto dalla società debitrice principale.
Quanto alla domanda revocatoria, il Tribunale ha richiamato i presupposti necessari per l'esercizio dell'azione pauliana, ovvero l'esistenza di un credito, l'eventus damni (il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore), la scientia damni (la consapevolezza del debitore di arrecare tale pregiudizio) e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipatio fraudis (la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio). Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti richiesti, evidenziando come gli atti di compravendita, posti in essere dai fideiussori in un periodo di difficoltà economica della società debitrice, avessero reso più difficile la soddisfazione del credito della società attrice. In particolare, il Tribunale ha valorizzato il legame di parentela tra i venditori e gli acquirenti (i figli), presumendo la conoscenza da parte di questi ultimi della situazione debitoria dei genitori.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda revocatoria proposta dalla società attrice, dichiarando l'inefficacia degli atti di compravendita nei suoi confronti, limitatamente alle quote di spettanza dei fideiussori. Analogamente, è stata accolta la domanda revocatoria proposta da un altro creditore intervenuto in giudizio. Sono state invece rigettate le domande di altri intervenuti, ritenute tardive o non adeguatamente provate.
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testo integrale


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