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TRIBUNALE DI PERUGIA

Sentenza n. 752/2023 del 12-05-2023

principi giuridici

In tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi dell'opera comporta l'assunzione di una nuova obbligazione di facere, autonoma rispetto all'originaria obbligazione di garanzia, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1667 c.c. e soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale.

In tema di appalto, l'esecuzione dell'opera in assenza del progetto di risparmio energetico, obbligatorio ai sensi della L. 10/91, costituisce grave difetto ai sensi dell'art. 1669 c.c., comportando l'obbligo di demolizione e rifacimento del manufatto, a prescindere dall'idoneità dell'opera ad assolvere alla sua funzione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Vizi nell'Impianto Termico e Responsabilità dell'Appaltatore: Assenza di Progetto Energetico e Conseguenze Risarcitorie


Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Perugia ha affrontato una controversia relativa a vizi riscontrati in un impianto termico realizzato presso un'abitazione privata. La proprietaria dell'immobile aveva citato in giudizio l'appaltatore, lamentando il malfunzionamento dell'impianto e chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Nel caso specifico, la committente aveva incaricato l'impresa di realizzare l'impianto di riscaldamento nella sua nuova abitazione. Tuttavia, a seguito dell'installazione, l'impianto non si era rivelato adeguato a riscaldare gli ambienti in modo efficiente. La proprietaria aveva quindi provveduto a segnalare i difetti all'appaltatore, il quale aveva effettuato diversi interventi nel tentativo di risolvere il problema.
Il Tribunale, nel valutare la vicenda, ha preliminarmente inquadrato i vizi lamentati come "gravi difetti" ai sensi dell'articolo 1669 del Codice Civile, norma che disciplina la responsabilità dell'appaltatore per vizi costruttivi che pregiudicano la funzionalità e il godimento di un immobile destinato a lunga durata.
Un aspetto cruciale emerso nel corso del giudizio è stata l'assenza di un progetto energetico relativo all'immobile, documento obbligatorio per legge. Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) nominato dal Tribunale ha accertato che l'impianto era stato realizzato in totale autonomia dall'appaltatore, senza un progetto energetico redatto da un professionista abilitato. Tale omissione ha reso impossibile verificare l'idoneità e l'adeguatezza dell'impianto, nonché la sua conformità normativa.
I giudici hanno evidenziato come l'appaltatore, di fronte alla mancanza del progetto energetico, avrebbe dovuto interrompere i lavori o richiedere indicazioni alla committente e al direttore dei lavori. Non avendo agito in tal senso, l'impresa si è assunta la piena responsabilità per la realizzazione di un impianto non conforme alle normative e inadeguato a soddisfare le esigenze di riscaldamento dell'abitazione.
Il Tribunale ha quindi condannato l'appaltatore al risarcimento dei danni in favore della committente. L'importo è stato determinato in via equitativa, tenendo conto dei costi necessari per la progettazione e il rifacimento dell'intero impianto termico, come stimati dal CTU.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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