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TRIBUNALE DI PERUGIA

Sentenza n. 904/2023 del 06-06-2023

principi giuridici

In materia di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal giudice di merito sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che abbia analizzato le fotografie dei luoghi immediatamente successivi all'evento e le dichiarazioni rese dalle parti, prevale sulla ricostruzione unilaterale offerta da una delle parti, qualora quest'ultima risulti incompatibile con gli elementi oggettivi accertati.

In materia di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, l'annullamento in sede amministrativa del verbale di contestazione di violazione del codice della strada non preclude al giudice civile di accertare autonomamente i fatti, valutando liberamente le prove acquisite, ivi compreso il verbale annullato, senza essere vincolato dalle valutazioni compiute in sede amministrativa.

In materia di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, il conducente di un veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 141, commi 1 e 2, C.d.S., a mantenere una condotta di guida, e in particolare una velocità, che gli consenta di conservare il controllo del mezzo in relazione alle caratteristiche, allo stato dei luoghi e ad ogni altra circostanza rilevante, indipendentemente dal rispetto dei limiti di velocità prescritti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Sinistro stradale: accertamento della responsabilità e ricostruzione della dinamica attraverso la CTU


La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa a un sinistro stradale, in cui l'attore ha convenuto in giudizio il conducente del veicolo antagonista, la società proprietaria del mezzo e la compagnia assicurativa, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente.
L'attore ha sostenuto che il sinistro fosse stato causato dall'invasione di corsia da parte del veicolo antagonista, il quale, a causa dell'eccessiva velocità e della perdita di controllo del rimorchio, avrebbe colliso con il suo mezzo. La società assicurativa, costituitasi in giudizio, ha contestato la ricostruzione dei fatti, affermando che, sulla base degli accertamenti svolti dalle forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro, era stato l'attore ad invadere la corsia opposta.
Il Tribunale, al fine di accertare la dinamica del sinistro, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU). Il CTU, analizzando le fotografie scattate dalle forze dell'ordine poco dopo l'incidente, ha rilevato la presenza di frammenti del veicolo dell'attore all'interno della corsia di marcia dei veicoli antagonisti. Tale circostanza ha indotto il CTU a ritenere che il primo punto d'urto si fosse verificato all'interno della corsia di marcia del veicolo antagonista, escludendo, quindi, che quest'ultimo avesse invaso la corsia dell'attore.
Il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha ritenuto che l'attore avesse invaso la corsia opposta, presumibilmente a causa di una velocità non adeguata alle condizioni della strada (curva, discesa, asfalto bagnato). Di conseguenza, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore, ritenendo accertata la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro. Il Tribunale ha altresì condannato l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della società assicurativa convenuta, ponendo a suo carico anche le spese di CTU. Non sono stati ravvisati i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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