TRIBUNALE DI PERUGIA
Sentenza n. 459/2024 del 27-11-2024
principi giuridici
In materia di infortuni sul lavoro, ai fini della valutazione del danno biologico permanente, deve tenersi conto non solo della perdita anatomica subita dal lavoratore, ma anche della compromissione della funzionalità dell'arto leso, con particolare riguardo alla funzione oppositiva del pollice e alla conseguente perdita di efficacia prensiva della mano, nonché della fenomenologia algico-cicatriziale residua e dell'eventuale inestetismo derivante dalle lesioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Riconoscimento del Danno Biologico a Seguito di Amputazione Parziale del Pollice e Compromissione Funzionale della Mano
Il Tribunale di Perugia, sezione lavoro, si è pronunciato in merito al riconoscimento di un indennizzo per danno biologico a seguito di un infortunio sul lavoro che ha causato l'amputazione parziale della falange distale del pollice di un lavoratore.
Nel caso di specie, il ricorrente, un operaio programmatore-telaista, aveva subito un trauma alla mano destra durante l'attività lavorativa, con conseguente amputazione della falange distale del pollice. L'### aveva inizialmente negato l'indennizzo, ritenendo che la menomazione non raggiungesse il grado minimo indennizzabile.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per valutare l'entità dei postumi permanenti. Il CTU ha diagnosticato, oltre all'amputazione, un dismorfismo del moncone, un residuo ungueale, iperalgesia locale, cicatrici e aderenze esitali. Il perito ha evidenziato come tale quadro clinico determinasse una condizione di sofferenza dell'articolazione del pollice, con ricadute negative sulla capacità prensiva della mano, limitando i movimenti di flessione e compromettendo l'opposizione pollice/dita, essenziale per la chiusura del pugno e l'efficacia della prensione manuale. Il CTU ha inoltre sottolineato il disagio psico-emotivo causato dal dimorfismo cutaneo/ungueale.
A fronte delle contestazioni del consulente tecnico di parte dell'### che riteneva eccessiva la valutazione del danno, il CTU ha ribadito la propria stima, pari all'8% di invalidità permanente, evidenziando che la valutazione dell'### si limitava alla mera perdita anatomica, senza considerare la compromissione della funzionalità del dito, in particolare della funzione oppositiva, la perdita di efficacia prensiva della mano e la sintomatologia algico-cicatriziale residua.
Il Tribunale, ritenendo condivisibili le conclusioni del CTU, ha accertato che l'infortunio sul lavoro aveva causato una menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore quantificabile nell'8% e ha condannato l'### al pagamento del relativo indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono state poste a carico dell'### soccombente.
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