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TRIBUNALE DI PERUGIA

Sentenza n. 909/2025 del 15-07-2025

principi giuridici

La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. inserita in un contratto di fideiussione stipulato tra un professionista e un consumatore è abusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera t), del d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto limita la facoltà del consumatore di opporre l'eccezione di decadenza prevista dalla legge.

La clausola "solve et repete" inserita in un contratto di fideiussione stipulato tra un professionista e un consumatore è abusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera t), del d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto comporta una rinuncia o una limitazione alla facoltà del consumatore di opporre eccezioni.

Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza di una clausola "a prima richiesta" non è di per sé decisiva, dovendosi accertare la relazione causale tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia attraverso gli ordinari strumenti interpretativi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità delle Clausole Vessatorie in Fideiussione e Decadenza del Creditore: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Perugia


La recente sentenza del Tribunale di Perugia affronta una complessa vicenda relativa a un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'erede di un soggetto che aveva prestato fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni di una società. L'opponente contestava la validità della fideiussione, eccependo la nullità di alcune clausole contrattuali ritenute vessatorie e riproduttive di uno schema contrattuale predisposto dall'### in violazione della normativa antitrust.
Il caso trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti del fideiussore, a garanzia di debiti derivanti da diverse operazioni finanziarie concesse a una società. L'erede del fideiussore, in qualità di opponente, ha sollevato diverse eccezioni, tra cui la nullità delle clausole di "sopravvivenza", "reviviscenza" e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 del codice civile, ritenute in contrasto con l'art. 2 della legge n. 287/1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato). L'opponente ha inoltre sostenuto di rivestire la qualifica di consumatore, non avendo alcun collegamento funzionale con la società debitrice principale.
Nel corso del giudizio si è costituita una società cessionaria del credito, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i crediti derivanti da operazioni di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato destinato esclusivamente al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. Nel merito, la società cessionaria ha contestato l'opposizione, sostenendo che la fideiussione in questione fosse un contratto autonomo di garanzia e che le clausole contestate potessero essere dichiarate nulle solo in presenza di determinate condizioni, non sussistenti nel caso di specie.
Il Tribunale di Perugia, dopo aver riaperto l'istruttoria per valutare la nullità della clausola solve et repete contenuta nel contratto di fideiussione, ha accolto l'opposizione tardiva, ritenendola ammissibile alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società cessionaria, precisando che la separazione patrimoniale derivante dalla cartolarizzazione dei crediti non impedisce al debitore ceduto di contestare la validità del titolo negoziale da cui il credito deriva.
Nel merito, il Tribunale ha qualificato il contratto di garanzia come fideiussione, escludendo che si trattasse di un contratto autonomo di garanzia, nonostante la presenza di una clausola di pagamento "a prima richiesta". Il giudice ha valorizzato l'espressa indicazione del garante come fideiussore, la deroga all'art. 1957 c.c. (inutile in caso di contratto autonomo di garanzia) e l'assenza di clausole che escludessero l'accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale. Ha inoltre riconosciuto la qualità di consumatore in capo al fideiussore, in quanto persona fisica che aveva agito per finalità estranee alla propria attività professionale.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la nullità delle clausole n. 6 e 7 del contratto di fideiussione, la prima derogatoria dell'art. 1957 c.c. e la seconda contenente una clausola solve et repete, ritenendole entrambe abusive ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo. La nullità di tali clausole ha comportato l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., con conseguente obbligo per la banca creditrice di agire giudizialmente nei confronti del garante entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Non avendo la banca rispettato tale termine, il Tribunale ha dichiarato il fideiussore liberato dall'obbligazione fideiussoria, accogliendo l'opposizione e revocando il decreto ingiuntivo.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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