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TRIBUNALE DI PESARO

Sentenza n. 586/2021 del 12-08-2021

principi giuridici

La responsabilità extracontrattuale per danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli va imputata all'ente a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente.

In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico, la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.

In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, l'ente gestore della fauna selvatica, per liberarsi dalla responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità per Danni da Fauna Selvatica: Onere Probatorio e Legittimazione Passiva


La pronuncia in commento trae origine dall'appello proposto da un ente regionale avverso la sentenza del Giudice di ### che lo aveva condannato al risarcimento dei danni materiali subiti da un automobilista a seguito di un incidente con un animale selvatico.
Il fatto, per quanto si evince dalla sentenza, si era verificato quando un veicolo, percorrendo una strada provinciale, aveva impattato con un ungulato che aveva improvvisamente invaso la carreggiata, causando danni al mezzo. L'automobilista aveva quindi agito in giudizio contro l'ente regionale, ritenendolo responsabile per omessa vigilanza e per la mancata adozione di misure preventive, quali segnaletica adeguata o recinzioni, volte a scongiurare il pericolo di attraversamento della fauna selvatica.
Il Tribunale, nel rigettare l'appello, ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di responsabilità per danni da fauna selvatica. In primo luogo, ha confermato la legittimazione passiva dell'ente regionale, in quanto soggetto a cui sono stati trasferiti i poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica sul territorio, in virtù della normativa nazionale e regionale. A tal proposito, il giudice ha richiamato la legge nazionale che attribuisce alle regioni le funzioni di controllo, gestione e tutela degli animali selvatici, con conseguente obbligo di vigilanza per evitare danni a terzi.
In secondo luogo, il Tribunale ha precisato che, in questi casi, la responsabilità non si fonda sulla presunzione di colpa prevista dall'articolo 2052 del codice civile, ma sui principi generali della responsabilità aquiliana di cui all'articolo 2043 del codice civile. Ciò significa che spetta al danneggiato provare la condotta colposa dell'ente, il nesso di causalità tra tale condotta e il danno subito, nonché l'esistenza del danno stesso.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'automobilista avesse fornito sufficienti elementi probatori a sostegno delle proprie pretese, attraverso il rapporto della polizia municipale intervenuta sul luogo dell'incidente, le fotografie dei danni al veicolo e la testimonianza di uno degli agenti accertatori. Per contro, l'ente regionale non aveva fornito alcuna prova liberatoria, idonea a dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno, o che l'evento si fosse verificato per caso fortuito.
Infine, il Tribunale ha escluso qualsiasi concorso di colpa dell'automobilista, ritenendo che la velocità di guida fosse adeguata alle condizioni del luogo, anche in considerazione dell'assenza di contestazioni da parte degli agenti intervenuti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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