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TRIBUNALE DI PESCARA

Sentenza n. 1203/2025 del 10-11-2025

principi giuridici

È nullo, ai sensi dell'art. 606 c.c., il testamento olografo la cui sottoscrizione sia apocrifa, accertata mediante consulenza tecnica grafologica.

La redazione di un testamento olografo interamente in stampatello, in assenza di giustificazioni derivanti da condizioni psico-fisiche, abitudini del testatore o altre contingenze, costituisce elemento indiziario rilevante ai fini della valutazione dell'autenticità della scheda testamentaria.

È nullo il testamento olografo che designa quale erede universale una persona indeterminata o indeterminabile.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità del Testamento Olografo per Difetto di Autenticità della Sottoscrizione


La pronuncia in esame trae origine da una controversia successoria relativa all'impugnazione di un testamento olografo. La vicenda ha visto contrapposti alcuni soggetti, cugini della de cuius, che si ritenevano eredi legittimi, e un altro soggetto, individuato come erede universale in forza del suddetto testamento. Oggetto del contendere era l'asse ereditario composto da beni mobili, immobili e titoli di credito.
I cugini della de cuius hanno adito il Tribunale chiedendo, in via principale, la dichiarazione di nullità o, in subordine, l'annullamento del testamento olografo, sostenendo di essere gli unici eredi legittimi. A fondamento della loro domanda, hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di autenticità della sottoscrizione apposta al testamento, producendo a tal fine una perizia di parte che concludeva per la non riconducibilità della firma alla mano della de cuius.
Il soggetto indicato come erede universale si è costituito in giudizio, seppur tardivamente, contestando le pretese degli attori e rivendicando la validità del testamento.
Il Tribunale, al fine di dirimere la controversia, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) grafologica. L'esperto nominato dal giudice, dopo aver comparato la sottoscrizione contestata con un considerevole numero di firme autografe della de cuius, apposte su documenti risalenti a diversi anni prima della redazione del testamento, ha concluso che la sottoscrizione apposta al testamento olografo non era stata vergata dalla de cuius.
Il giudice, aderendo alle conclusioni del CTU, ha ritenuto provato il difetto di autenticità della sottoscrizione e, conseguentemente, ha dichiarato la nullità del testamento olografo. Nella decisione, il Tribunale ha valorizzato anche l'anomalo contenuto del testamento, che designava come erede universale la "persona che entrerà in possesso" del documento, ritenendo tale indicazione indeterminata e indeterminabile. Tale circostanza, unitamente alla redazione del testamento interamente in stampatello, ha rafforzato nel giudice il convincimento della falsità del documento.
Per l'effetto della dichiarazione di nullità del testamento, il Tribunale ha riconosciuto ai cugini della de cuius la qualità di eredi legittimi e ha disposto l'assegnazione pro quota dei beni ereditari specificamente individuati. Il convenuto è stato condannato alla restituzione di un bene mobile facente parte dell'eredità e al pagamento delle spese di lite, comprensive di quelle relative alla fase cautelare. È stato inoltre disposto la revoca del sequestro giudiziario precedentemente disposto sui beni ereditari.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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