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TRIBUNALE DI PESCARA
Sentenza n. 146/2025 del 05-02-2025
principi giuridici
La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in ragione della cassazione con rinvio della sentenza posta a fondamento dell'esecuzione, determina il venir meno dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, con effetto dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di Cassazione.
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sintesi e commento
Caducazione dell'Ordinanza di Assegnazione a Seguito di Cassazione: Profili di Indebito Oggettivo
La pronuncia del Tribunale di Pescara affronta una questione di particolare rilevanza pratica, concernente gli effetti della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo su un'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito di un'esecuzione presso terzi.
Nel caso di specie, un soggetto, in qualità di creditore, aveva avviato un'esecuzione presso terzi nei confronti del proprio debitore, pignorando i crediti di quest'ultimo derivanti dal rapporto di lavoro con un datore di lavoro terzo. Il titolo esecutivo su cui si fondava l'esecuzione era una sentenza della Corte d'Appello che aveva riformato una precedente decisione di primo grado. In virtù di tale titolo, il Giudice dell'Esecuzione aveva emesso un'ordinanza di assegnazione, disponendo che il terzo pignorato versasse al creditore procedente una quota dello stipendio e del TFR del debitore.
Successivamente, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del debitore, cassando con rinvio la sentenza della Corte d'Appello che costituiva il fondamento dell'esecuzione. A seguito di tale pronuncia, il debitore ha promosso un'azione giudiziaria volta ad accertare e dichiarare che, per effetto del venir meno del titolo esecutivo, il terzo pignorato non fosse più tenuto a versare somme al creditore procedente.
Nel corso del giudizio, il creditore originario ha eccepito di aver ceduto il proprio credito ad un terzo, circostanza regolarmente notificata al debitore ceduto. Il Tribunale ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del cessionario del credito, il quale è rimasto contumace.
Le parti originarie, attore e convenuto, hanno raggiunto un accordo, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il venir meno dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione a far data dalla decisione della Corte di Cassazione, con compensazione delle spese legali.
Il Tribunale, preso atto della cessione del credito e dell'accordo raggiunto dalle parti, ha accolto la domanda attorea, dichiarando il venir meno dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione a far data dalla pronuncia della Corte di Cassazione. Il giudice ha motivato la decisione sulla base della sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, che ha determinato la caducazione dell'ordinanza di assegnazione emessa in precedenza. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in conformità all'accordo raggiunto.
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