TRIBUNALE DI PESCARA
Sentenza n. 117/2026 del 02-02-2026
principi giuridici
In tema di inadempimento contrattuale, il mancato completamento della fornitura di un impianto fotovoltaico, comprensivo della mancata consegna di componenti essenziali, della mancata certificazione dell'impianto e della mancata finalizzazione delle pratiche di connessione alla rete elettrica, integra un inadempimento grave che legittima la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, comprensivo sia del danno emergente che del lucro cessante, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale relativo alla fornitura e installazione di un impianto fotovoltaico comprende le somme necessarie per il completamento della fornitura, le spese tecniche per la certificazione di conformità non rilasciata, i costi per la ripresentazione delle pratiche amministrative, le spese sostenute per la fase di accertamento tecnico preventivo e il mancato guadagno derivante dall'impossibilità di fruire dell'impianto in regime di "Scambio sul Posto".
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inadempimento Contrattuale nella Fornitura di Impianto Fotovoltaico e Diritto al Risarcimento del Danno
Il Tribunale di Pescara si è pronunciato in merito a una controversia derivante dall'inadempimento contrattuale di una società operante nel settore della fornitura e installazione di impianti fotovoltaici. La vicenda trae origine da due contratti stipulati tra una consumatrice e la suddetta società, aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico completo di accessori e di una pompa di calore.
La ricorrente lamentava una serie di inadempimenti da parte della società, tra cui la mancata consegna di alcuni pannelli fotovoltaici, l'assenza della colonnina di ricarica per auto elettriche, la mancata certificazione dell'impianto e la mancata finalizzazione delle pratiche necessarie per la connessione alla rete elettrica e per l'ottenimento degli incentivi statali. A fronte di tali inadempimenti, la consumatrice aveva adito le vie legali, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e il risarcimento dei danni subiti.
La società convenuta, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. Il Tribunale, sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, delle testimonianze raccolte e di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), ha accertato l'inadempimento della società fornitrice. In particolare, è stato confermato che l'impianto non era stato completato come previsto dai contratti, che mancavano importanti certificazioni e che le pratiche amministrative necessarie per l'allaccio alla rete elettrica non erano state correttamente gestite.
Il giudice ha quindi riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, quantificandolo in una somma complessiva che tiene conto sia del danno emergente (ovvero le spese sostenute per rimediare agli inadempimenti e per la fase di Accertamento Tecnico Preventivo) sia del lucro cessante (ovvero il mancato guadagno derivante dall'impossibilità di usufruire dell'impianto in regime di "Scambio sul Posto"). La società è stata pertanto condannata al pagamento di tale somma, oltre agli interessi legali e alle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.