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TRIBUNALE DI PIACENZA

Sentenza n. 429/2023 del 14-07-2023

principi giuridici

In tema di fideiussione specifica, il provvedimento n. 55/2005 di ### d'### non costituisce, di per sé solo, prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, gravando sull'opponente l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 L. n. 287/1990.

In materia di spese di lite, la compensazione integrale, disposta ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è vincolato unicamente dal limite di non poter porre a carico della parte integralmente vittoriosa le spese.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Fideiussione Specifica e Antitrust: il Tribunale di Piacenza si Pronuncia


Il Tribunale Ordinario di Piacenza si è trovato a dirimere una controversia in materia di fideiussione e normativa antitrust, sollevata a seguito di un'azione di opposizione a decreto ingiuntivo. La vicenda trae origine da un contratto di anticipazione fondiaria stipulato tra una società e un istituto bancario, garantito da fideiussione rilasciata da due soggetti terzi.
La banca, a fronte del mancato adempimento della società debitrice, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori per un importo determinato. Questi ultimi, tuttavia, si opponevano al decreto, eccependo la nullità della fideiussione da loro sottoscritta, in quanto ritenuta conforme allo schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e, come tale, in violazione della normativa antitrust.
Gli opponenti fondavano la loro difesa sul provvedimento n. 55/2005 emesso da ### d'###, che aveva accertato la contrarietà alla legge n. 287/1990 (normativa antitrust) di alcune clausole contenute nello schema ABI per le fideiussioni omnibus.
Il Tribunale, nel valutare la fondatezza dell'opposizione, ha preliminarmente richiamato i principi generali in materia di onere della prova, evidenziando come spetti al creditore provare l'esistenza del credito e al debitore (opponente) provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dello stesso.
Nel merito, il giudice ha rilevato che la fideiussione oggetto di causa era una fideiussione specifica, ovvero una garanzia prestata a fronte di un'obbligazione determinata e specifica (il contratto di anticipazione fondiaria), e non una fideiussione omnibus, che invece garantisce tutte le obbligazioni presenti e future del debitore verso la banca.
Il Tribunale ha quindi affermato che il provvedimento n. 55/2005 di ### d'###, pur avendo accertato l'illiceità di alcune clausole dello schema ABI per le fideiussioni omnibus, non può essere automaticamente esteso alle fideiussioni specifiche. In altre parole, l'accertamento di ### d'### non esonera l'opponente dall'onere di provare concretamente l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole ritenute illegittime anche nelle fideiussioni specifiche.
Nel caso di specie, i fideiussori si erano limitati ad eccepire la conformità della fideiussione allo schema ABI, senza però allegare né provare l'esistenza di una tale intesa anticoncorrenziale. Per queste ragioni, il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, ritenendo non provata la nullità della fideiussione.
Il Tribunale ha infine compensato integralmente le spese di lite tra le parti, motivando tale decisione con il susseguirsi di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione oggetto di causa.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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