TRIBUNALE DI PISA
Sentenza n. 1211/2019 del 25-11-2019
principi giuridici
La mancata contestazione specifica di un credito, salvo contestazioni generiche, comporta il riconoscimento dello stesso.
L'inadempimento dell'obbligazione principale di pagamento del prezzo non esclude il diritto alla remunerazione già riconosciuta al concessionario in relazione al volume delle vendite e agli obiettivi raggiunti.
In presenza di clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra di volersi avvalere della clausola stessa.
In caso di escussione di polizze fideiussorie, qualora si tratti di contratti autonomi di garanzia, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alle domande spiegate nei confronti degli istituti di credito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Assenza di Esclusiva nella Concessione di Vendita: Implicazioni sul Diritto alle Provvigioni
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a un contratto di concessione di vendita tra una società produttrice di motoveicoli e un concessionario. La vicenda, complessa e articolata, ruota attorno alla pretesa del concessionario di vedersi riconosciute provvigioni per le vendite effettuate in una determinata area geografica, basandosi sull'asserita esistenza di un diritto di esclusiva.
Il concessionario aveva promosso un'azione legale per ottenere il pagamento di provvigioni maturate nel corso degli anni 2009 e 2010, quantificando il proprio credito sulla base dei dati di vendita dei motoveicoli nel territorio di riferimento. A fondamento della propria pretesa, il concessionario sosteneva di aver acquisito un diritto di esclusiva sulla vendita dei prodotti, derivante da accordi verbali e corrispondenza intercorsa con la società produttrice. Quest'ultima, tuttavia, contestava fermamente l'esistenza di tale diritto, eccependo che il rapporto contrattuale era regolato da successivi contratti di concessione di vendita non esclusiva, che non prevedevano alcuna forma di esclusiva territoriale o di clientela.
Il Tribunale, esaminando attentamente la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ha rigettato la pretesa del concessionario. Il giudice ha rilevato che i contratti stipulati nel corso degli anni, a partire dal 2002, avevano espressamente escluso qualsiasi forma di esclusiva in favore del concessionario, attribuendo alla società produttrice la facoltà di nominare altri concessionari e di effettuare vendite dirette.
Inoltre, il Tribunale ha escluso che la corrispondenza intercorsa tra le parti nel 2008 potesse aver validamente costituito un accordo di esclusiva, in quanto le comunicazioni avevano un carattere meramente interlocutorio e non esprimevano una volontà univoca e vincolante di attribuire al concessionario un diritto di esclusiva. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto infondato il calcolo delle provvigioni effettuato dal concessionario, basato sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un diritto di esclusiva.
Parallelamente, la società produttrice aveva avanzato una domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di fatture insolute relative alla fornitura di motoveicoli. Il Tribunale ha accolto tale domanda, riconoscendo il credito della società produttrice, ma compensandolo parzialmente con i crediti vantati dal concessionario per fatture e note di credito non contestate.
Infine, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di concessione di vendita per inadempimento del concessionario, in quanto quest'ultimo non aveva provveduto al pagamento delle fatture insolute, in violazione di una clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.