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TRIBUNALE DI PISA

Sentenza n. 299/2022 del 08-03-2022

principi giuridici

In tema di prescrizione presuntiva dei crediti per prestazioni professionali, il termine triennale di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., decorre dalla data di ciascuna prestazione, salvo che sia intervenuto un atto interruttivo della prescrizione.

La contestazione generica degli importi richiesti, formulata dal debitore in risposta ad una raccomandata di sollecito di pagamento, non costituisce riconoscimento del debito idoneo ad interrompere il termine di prescrizione.

La prova dell'affidamento di incarichi professionali ad una società di servizi contabili e fiscali può essere desunta dalle testimonianze dei dipendenti della società, qualora concordanti e non smentite da elementi di prova contrari.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Servizi di Consulenza Contabile e Prescrizione del Credito: Un Caso Giudiziario


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una società, qui indicata come l'###, avverso un provvedimento emesso a favore di una società di consulenza, la ###, per il pagamento di compensi relativi a prestazioni di assistenza contabile e fiscale, redazione di dichiarazioni dei redditi e tenuta della contabilità per gli anni dal 2008 al 2011.
L'### contestava la debenza delle somme richieste, eccependo l'avvenuto saldo di alcune fatture e la prescrizione, ai sensi dell'art. 2956 del codice civile, di altre. Inoltre, l'### contestava la mancata ricezione di un avviso di pagamento e, in generale, l'assenza di un valido titolo per la pretesa creditoria. La ###, al contrario, sosteneva la validità del proprio credito, fondato su un contratto di conferimento d'incarico del 2004, e l'esecuzione delle prestazioni richieste, interrotte formalmente nel 2011 ma con adempimenti residui per l'anno d'imposta 2010.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le prove documentali e testimoniali acquisite, ha ritenuto provato che l'### avesse affidato alla ### l'esecuzione dei servizi per cui è causa. In particolare, il giudice ha ritenuto non attendibile la testimonianza di un ex collaboratore della ###, il quale aveva affermato che l'### fosse un suo cliente personale e che le fatture per le prestazioni professionali dovessero essere pagate direttamente a lui. Tale affermazione è stata smentita dalle altre testimonianze, che hanno concordemente indicato il personale della ### come responsabile della gestione degli adempimenti fiscali e contabili dell'###.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata dall'###, dichiarando prescritti, ai sensi dell'art. 2956 c.c., gli importi relativi alle fatture anteriori al 23 maggio 2009, in quanto il termine di prescrizione triennale previsto per i crediti dei professionisti era decorso. Per le restanti prestazioni, il Tribunale ha ritenuto tempestiva la richiesta di pagamento da parte della ### e, in assenza di prova dell'avvenuto saldo, ha condannato l'### al pagamento della somma residua, oltre interessi.
Infine, il Tribunale ha disposto la trasmissione della sentenza alla ### della Repubblica, ritenendo opportuno che vengano valutate le dichiarazioni rese dal teste, ex collaboratore della ###, in relazione alla sua posizione professionale e ai rapporti con le parti in causa.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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