TRIBUNALE DI PISA
Sentenza n. 1130/2023 del 15-09-2023
principi giuridici
Nel procedimento di esecuzione forzata di obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione non può disporre l'esecuzione di opere non previste nel titolo esecutivo, né richieste nel giudizio di cognizione, né desumibili implicitamente o logicamente dal dispositivo della sentenza da eseguire.
La chiusura di aperture, quali luci, che determinano la sopravvenuta inabitabilità dei locali per assenza dei requisiti igienico-sanitari, costituisce danno risarcibile, liquidabile in via equitativa.
In caso di lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, tenuto conto del comportamento processuale adottato e della funzione di contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Esecuzione Forzata e Limiti del Titolo Esecutivo: la Chiusura Illegittima di Aperture
La vicenda trae origine da un'esecuzione forzata di obblighi di fare, conseguente a una sentenza della Corte d'Appello che aveva riconosciuto la natura privata di una strada e ordinato la rimozione di materiali e manufatti ivi depositati. Nel corso della procedura esecutiva, il creditore procedente aveva richiesto, e ottenuto, il tamponamento di tutte le aperture presenti sulla facciata dell'immobile di proprietà dei debitori, prospiciente la strada in questione.
I debitori esecutati hanno quindi promosso un'opposizione all'esecuzione, contestando la legittimità di tale intervento. Sostenevano, in particolare, che la sentenza da eseguire non contemplava in alcun modo la chiusura delle aperture e che, anzi, tale intervento avrebbe compromesso i requisiti igienico-sanitari necessari per l'abitabilità dell'immobile, come confermato da un parere dell'azienda sanitaria locale.
Il Tribunale, accogliendo l'opposizione, ha dichiarato illegittima la chiusura delle aperture, ad eccezione di una porta posta in cima a una scala, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi a spese del creditore procedente. I giudici hanno rilevato che la sentenza della Corte d'Appello, interpretata alla luce della domanda formulata nel giudizio di secondo grado, non conteneva alcun riferimento alla chiusura delle aperture. La condanna alla rimozione di materiali e manufatti non poteva essere estesa, per via interpretativa, fino a comprendere la chiusura di finestre o luci, che non rientrano nella nozione di "manufatto" né possono essere "depositate" o "costruite" sulla strada.
Il Tribunale ha inoltre condannato il creditore al risarcimento dei danni subiti dai debitori a causa della chiusura delle aperture, quantificati in via equitativa, nonché alla restituzione delle somme già corrisposte per l'esecuzione illegittima delle opere. È stato riconosciuto il danno derivante dalla sopravvenuta inabitabilità dei locali, conseguente alla perdita dei requisiti igienico-sanitari. Infine, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna del creditore per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile, per aver insistito nel richiedere il tamponamento delle aperture e per aver sostenuto, in giudizio, che tale intervento fosse previsto dalla sentenza d'appello, contro ogni evidenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.