TRIBUNALE DI PISA
Sentenza n. 464/2023 del 28-03-2023
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, gravato dell'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, non assolve a tale onere qualora non dimostri adeguatamente l'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio.
L'art. 120 del D.lgs. 209/2005, l'art. 57 del ### n. 5 del 16/10/2006, nonché il provvedimento n. 46 del 3 maggio 2016 dell'### per la ### sulle ### attribuiscono alla compagnia assicurativa, al fine di garantire nella fase istruttoria la gestione del sinistro, il diritto di chiedere all'intermediario-broker la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del claim.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Giurisdizione Italiana Affermata in Controversia su Atti di Coobbligazione Fideiussoria
La pronuncia in commento affronta una controversia nata da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ### con il quale si ordinava a una società di consegnare a una compagnia assicurativa alcuni documenti originali relativi ad atti di coobbligazione collegati a polizze fideiussorie. La società ingiunta si opponeva al decreto, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che, in base a un accordo stipulato con un'altra entità, tutte le controversie derivanti da tale accordo dovevano essere risolte dalla giurisdizione inglese. Nel merito, la società ingiunta affermava di aver già adempiuto all'obbligo di consegna dei documenti.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la compagnia assicurativa, istante nel procedimento monitorio, non era parte dell'accordo che prevedeva la giurisdizione inglese. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che la controversia non riguardava direttamente l'accordo stesso, né sono stati forniti elementi sufficienti per stabilire un collegamento diretto.
Quanto al merito, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della compagnia assicurativa di ottenere la consegna degli atti di coobbligazione, in conformità con la normativa di settore. Tuttavia, ha ritenuto che la società ingiunta non avesse fornito una prova adeguata dell'adempimento dell'obbligo di consegna. In particolare, la documentazione prodotta non dimostrava la consegna degli allegati alle polizze, e la testimonianza raccolta non era sufficientemente precisa per confermare l'avvenuta consegna.
Di conseguenza, il Tribunale ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando la società opponente al pagamento delle spese legali. La decisione si fonda sul principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al creditore dimostrare la fonte del proprio diritto, mentre spetta al debitore provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria. Nel caso di specie, la compagnia assicurativa aveva dimostrato il proprio diritto alla consegna dei documenti, mentre la società ingiunta non aveva fornito una prova sufficiente dell'adempimento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.