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TRIBUNALE DI PISA

Sentenza n. 12/2026 del 08-01-2026

principi giuridici

Il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, spetta anche ai docenti non di ruolo, in quanto la limitazione ai soli docenti di ruolo si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Estensione della "Carta Docente" ai Docenti Precari: Un'Analisi della Recente Giurisprudenza


Una recente sentenza del Tribunale di Pisa ha affrontato la questione dell'estensione del beneficio economico della "Carta Elettronica del Docente" anche al personale docente non di ruolo. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un'insegnante precaria che ha prestato servizio presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito in virtù di diversi contratti di supplenza, lamentando la mancata erogazione della somma annua di 500 euro, prevista dalla legge n. 107/2015 (c.d. "Buona Scuola") per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
Il Tribunale, rilevando la contumacia del Ministero, ha accolto il ricorso, basandosi su un'analisi approfondita della normativa nazionale e della giurisprudenza europea in materia di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. In particolare, il giudice ha richiamato l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-450-21) che ha qualificato l'indennità in questione come "condizione di impiego", finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti, obbligatoria sia per il personale a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato. La Corte di Giustizia ha inoltre escluso la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, sottolineando che la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può costituire un valido motivo di discriminazione.
Il Tribunale ha altresì fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), che ha affermato il diritto dei docenti non di ruolo, sia con incarico annuale che fino al termine delle attività didattiche, alla "Carta Docente", anche in assenza di specifica domanda.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha disapplicato l'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella parte in cui limita l'erogazione della "Carta Docente" ai soli docenti di ruolo, accertando il diritto dell'insegnante ricorrente a percepire l'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico dedotto in giudizio (dal 20### al 20###), oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero è stato quindi condannato a mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di 3.000 euro tramite la "Carta Elettronica del Docente" o altro mezzo equipollente. Le spese di lite sono state compensate per metà, tenuto conto della serialità della controversia.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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