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TRIBUNALE DI PORDENONE

Sentenza n. 416/2020 del 12-08-2020

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 D.Lgs. 385/1993, pur avendo efficacia probatoria piena solo nella fase monitoria, nel successivo giudizio di opposizione, in assenza di contestazioni specifiche, costituisce elemento indiziario la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice, unitamente agli estratti conto analitici relativi all'intera durata del rapporto, che fanno piena prova anche nei confronti dei fideiussori.

La pattuizione di interessi anatocistici in un contratto di conto corrente stipulato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 342/1999, che preveda la chiusura dei rapporti di dare e avere con identica periodicità trimestrale e la produzione di interessi attivi o passivi da ciascuna chiusura, è valida se conforme al principio della pari periodicità di cui all'art. 120 T.U.B. e all'art. 2 della delibera ### del 9 febbraio 2000.

La nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione, in quanto predisposte in conformità allo schema ### del 2002 giudicato anticoncorrenziale dal provvedimento di ### d'### n. 55 del 2 maggio 2005, non determina la nullità dell'intero contratto qualora non afferiscano a parti essenziali del negozio giuridico e non sussistano elementi inequivoci per ritenere che le parti non avrebbero concluso il contratto senza tali pattuizioni.

In caso di fideiussione, la pattuizione che prevede l'obbligo del fideiussore di corrispondere gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore è valida, dovendo l'ingiunzione del decreto opposto essere interpretata nel senso che l'obbligazione fideiussoria cessa non appena il tetto massimo della garanzia sia stato raggiunto, anche per il cumulo degli interessi moratori, con la conseguenza che la mora del fideiussore può dar luogo unicamente agli effetti di cui all'art. 1224 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità Parziale di Clausole Standard ABI e Validità Residua del Contratto di Fideiussione


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di un istituto di credito nei confronti di una società, del suo socio illimitatamente responsabile e di un fideiussore, per il mancato adempimento di obbligazioni derivanti da contratti bancari e fideiussioni. Gli opponenti contestavano, tra l'altro, la validità del decreto ingiuntivo per carenza di prova del credito, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, la presenza di interessi usurari e la responsabilità della banca per aver chiuso il credito senza preavviso.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In particolare, il giudice ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dalla banca a supporto del credito, inclusi gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, che fanno piena prova anche nei confronti dei fideiussori. Ha inoltre ritenuto legittima la capitalizzazione degli interessi, in quanto il contratto di conto corrente prevedeva la chiusura dei rapporti di dare e avere con identica periodicità trimestrale, in conformità alla normativa vigente. Quanto alla contestazione degli interessi usurari, il Tribunale l'ha ritenuta generica e non supportata da allegazioni fattuali e documentali.
Un aspetto di particolare interesse della sentenza riguarda la questione della nullità delle fideiussioni in quanto predisposte in modo conforme allo schema ABI del 2002, giudicato anticoncorrenziale dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Tribunale ha riconosciuto che alcune clausole delle fideiussioni, in particolare quelle relative alla reviviscenza della garanzia in caso di annullamento dei pagamenti, all'esonero della banca dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. e alla permanenza della garanzia anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale, contengono disposizioni che, se applicate in modo uniforme, si pongono in contrasto con l'art. 2 della legge n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che la nullità di tali clausole non comporta necessariamente la nullità dell'intero contratto di fideiussione. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice ha affermato che la nullità parziale non si estende all'intero contratto se questo mantiene la propria utilità in relazione agli interessi perseguiti dalle parti. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le clausole nulle non fossero essenziali per il negozio giuridico e che le parti avrebbero comunque concluso il contratto anche senza di esse. Pertanto, ha concluso che la nullità parziale del contratto di fideiussione non ne inficia la validità complessiva, con conseguente permanenza dell'obbligazione principale di garanzia.
Infine, il Tribunale ha respinto le altre contestazioni sollevate dagli opponenti, ritenendo che l'ingiunzione del decreto opposto dovesse essere interpretata nel senso che la mora del fideiussore non può ridare vigore alla garanzia esaurita, ma può dar luogo unicamente all'obbligo di corrispondere gli interessi moratori al tasso legale. Ha inoltre ritenuto generiche le contestazioni relative all'applicazione dell'art. 1956 c.c. e alla condotta illegittima della banca.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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