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TRIBUNALE DI PORDENONE

Sentenza n. 402/2022 del 13-07-2022

principi giuridici

Nel contratto di appalto a corpo, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale deve essere calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo "a corpo" accettato dall'appaltatore.

In tema di appalto, la sottoscrizione del computo metrico da parte del direttore dei lavori non equivale ad accettazione da parte del committente dei lavori extracapitolato, non avendo il direttore dei lavori poteri di rappresentanza in grado di impegnare direttamente la committenza nei confronti di terzi.

Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, avente natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, salvo che il giudice non le escluda dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Appalto a Corpo e Vizi dell'Opera: Ripartizione delle Responsabilità e Determinazione del Risarcimento


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una committente nei confronti di una società appaltatrice, relativo al saldo di una fattura emessa per lavori di ristrutturazione eseguiti presso un immobile di proprietà della prima. La committente contestava la pretesa creditoria, eccependo l'integrale pagamento del corrispettivo pattuito e lamentando la presenza di vizi e difetti nell'opera realizzata, chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato il contratto d'appalto intercorso tra le parti come contratto "a corpo", in cui il prezzo è determinato in una somma globale per l'intera opera. Ha poi affrontato la questione dei lavori extra-capitolato, eseguiti su richiesta della committenza, riconoscendo che, in tali casi, l'appaltatore ha diritto a un compenso ulteriore, calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate. Tuttavia, il Giudice ha escluso che la sottoscrizione del computo metrico finale da parte del Direttore dei Lavori (D.L.) potesse equivalere ad accettazione, da parte della committenza, dei lavori extra-capitolato, non avendo il D.L. poteri di rappresentanza in grado di impegnare direttamente la committenza nei confronti di terzi.
Decisiva, ai fini della decisione, è risultata la Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), che ha accertato l'esecuzione di alcuni lavori extra-capitolato, quantificandone l'ammontare complessivo. Il Tribunale, condividendo le conclusioni del CTU, ha rilevato che alcune lavorazioni, inserite tra i lavori extra-capitolato, erano in realtà già ricomprese nel computo metrico estimativo allegato al contratto d'appalto. Sottraendo il prezzo unitario di tali voci dalle opere extra-capitolato, il Giudice è giunto alla conclusione che la committente aveva già corrisposto un importo eccedente rispetto a quello originariamente convenuto, revocando, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni per i vizi dell'opera, il Tribunale ha accertato la tempestività della denuncia dei vizi da parte della committente, escludendo la decadenza dalla garanzia. Nel merito, il CTU ha riconosciuto l'esistenza dei vizi e dei difetti, imputabili ad errori esecutivi posti in essere dall'impresa costruttrice, quantificando i costi necessari per eliminarli. Il Tribunale ha pertanto condannato l'appaltatrice a risarcire alla committente la somma corrispondente ai costi di riparazione dei vizi accertati. Il Giudice ha inoltre respinto la contestazione, sollevata tardivamente dall'appaltatrice, circa la sussistenza di profili di corresponsabilità tra l'impresa costruttrice e il progettista, rilevando che il professionista non era parte in causa e che il quesito formulato al CTU era chiaro nell'individuare le responsabilità dell'appaltatrice.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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