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TRIBUNALE DI PORDENONE

Sentenza n. 440/2022 del 05-08-2022

principi giuridici

L'assegno bancario privo di data di emissione, pur non valendo come titolo di credito ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge ass., costituisce mera promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 58 legge ass.

Nella richiesta di decreto ingiuntivo fondata su assegno bancario non valevole come tale, è implicita la proposizione dell'azione causale derivante dal rapporto sottostante, mediante l'utilizzo del titolo medesimo quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.

Il sottoscrittore di un assegno che si dolga del riempimento del titolo in modo difforme da quanto pattuito ha l'onere di allegare in modo puntuale quale sia il diverso accordo e in che misura lo stesso risulti difforme da quanto emerge dal documento stesso, nonché di provare l'eccezione di abusivo riempimento contra pacta.

In presenza di una promessa di pagamento, idonea a determinare una relevatio ab onere probandi per il destinatario della promessa circa l'esistenza del rapporto sottostante, costituisce onere della controparte offrire la prova dell'inesistenza, originaria o sopravvenuta, o invalidità di tale rapporto fondamentale.

Il pagamento del prezzo mediante assegno bancario non comporta deroghe alla competenza territoriale individuata ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 co. 3 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Assegno Bancario Incompleto: Valore Probatorio e Azione Causale


La pronuncia in esame affronta la questione del valore probatorio di un assegno bancario incompleto, utilizzato come fondamento di un decreto ingiuntivo. La vicenda trae origine dall'opposizione presentata da un soggetto ingiunto al pagamento di una somma di denaro, richiesta da una società in virtù di un assegno bancario. L'opponente contestava l'abusivo riempimento del titolo, asserendo di averlo consegnato in bianco, a scopo di garanzia, ad una terza società, in relazione ad un contratto d'appalto. Contestava, inoltre, la legittimazione della società opposta all'incasso e la validità del titolo come promessa di pagamento.
Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, ha preliminarmente escluso l'incompetenza territoriale eccepita dall'opponente. Nel merito, ha accertato che l'assegno era stato compilato, in forma autografa, solo per l'importo e il nominativo del traente, mentre i campi relativi al luogo e alla data di emissione erano stati completati successivamente con un timbro. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice ha affermato che l'assenza della data di emissione rende l'assegno nullo come titolo di credito, ma valido come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 del codice civile.
Il Tribunale ha evidenziato che la richiesta di decreto ingiuntivo basata su un assegno non valido come tale implica implicitamente la proposizione dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, utilizzando il titolo come prova del credito. Nel caso specifico, l'opponente non è riuscito a dimostrare che l'assegno fosse stato consegnato a scopo di garanzia per l'esecuzione di opere in appalto, né ha fornito elementi probatori sufficienti a contestare la compilazione del titolo da parte del traente.
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato la mancata menzione della consegna dell'assegno nel parallelo procedimento giudiziario pendente tra l'opponente e la terza società, considerandola una condotta contraria ai principi di buona fede processuale. Di conseguenza, il giudice ha ritenuto che la società opposta fosse il legittimo prenditore dell'assegno, valido come promessa di pagamento.
In merito al rapporto sottostante, relativo alla compravendita e successiva retrocessione di un'autovettura, l'opponente non ha fornito prove sufficienti a dimostrare che la retrocessione fosse avvenuta allo stesso prezzo di acquisto, né ha contestato efficacemente la ricostruzione dei fatti fornita dalla società opposta. Il Tribunale ha, quindi, concluso che l'opponente non aveva assolto l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale sottostante alla promessa di pagamento, confermando la validità del decreto ingiuntivo opposto.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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