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TRIBUNALE DI PORDENONE

Sentenza n. 573/2022 del 25-10-2022

principi giuridici

La variazione del prezzo di una fornitura, comunicata da una parte prima della conclusione del contratto, non integra responsabilità precontrattuale qualora non risulti provato che, durante le trattative, le parti avessero raggiunto intese sul prezzo tali da ingenerare nell'altra parte un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto ad un determinato corrispettivo.

In assenza di un contratto concluso tra le parti, non è invocabile l'abuso di dipendenza economica.

Ai fini della configurabilità dell'abuso di dipendenza economica, è necessario accertare non solo l'eccessivo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti, ma anche la mancanza di alternative economiche sul mercato per il contraente che si assume dipendente, nonché la condotta arbitraria contraria a buona fede posta in essere dall'altra parte.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Variazione unilaterale del prezzo e responsabilità contrattuale: analisi di una controversia in materia di fornitura di beni


Una recente pronuncia del Tribunale di Pordenone ha affrontato una complessa vicenda contrattuale relativa alla fornitura di pannelli per mobili, focalizzandosi in particolare sulla questione della variazione unilaterale del prezzo da parte del fornitore e sulla conseguente responsabilità contrattuale e precontrattuale.
La controversia nasce da un rapporto commerciale tra una società attiva nella commercializzazione di complementi d'arredo e una società produttrice di pannelli. La prima, avendo ricevuto un ordine da un cliente tedesco, si era rivolta alla seconda per la fornitura di pannelli di due modelli differenti. Dopo una fase di preventivi e campionature, la società produttrice aveva comunicato un aumento dei prezzi rispetto a quelli inizialmente proposti. La società committente, pur contestando l'aumento, aveva accettato di pagare il prezzo maggiorato per uno dei due modelli, al fine di non incorrere in penali con il cliente finale, mentre aveva rinunciato all'ordine per l'altro modello.
La società committente ha quindi citato in giudizio la società produttrice, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'aumento dei prezzi, lamentando un inadempimento contrattuale, una responsabilità precontrattuale e un abuso di dipendenza economica.
Il Tribunale, nel valutare la vicenda, ha distinto le due forniture. Per quanto riguarda il modello per il quale l'ordine era stato completato, il giudice ha riconosciuto che, sebbene il prezzo inizialmente preventivato fosse inferiore, il contratto si era perfezionato con l'accettazione del prezzo maggiorato da parte della società committente. Di conseguenza, non si poteva configurare un inadempimento contrattuale.
Inoltre, il Tribunale ha escluso la responsabilità precontrattuale del fornitore, in quanto non era stato provato che le parti avessero raggiunto un accordo vincolante sul prezzo prima della conclusione del contratto. La società committente non aveva dimostrato di essere stata indotta ad accettare il prezzo maggiorato a causa di una condotta scorretta del fornitore.
Per quanto riguarda il modello per il quale l'ordine non era stato completato, il Tribunale ha escluso qualsiasi responsabilità contrattuale, in quanto non era stato stipulato alcun contratto tra le parti. Allo stesso modo, ha escluso la responsabilità precontrattuale, in quanto la società committente aveva scelto di non commissionare l'opera al fornitore e di rivolgersi ad un diverso operatore economico.
Infine, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un abuso di dipendenza economica, in quanto la società committente non versava in una situazione di dipendenza rispetto al fornitore, avendo la possibilità di rivolgersi ad altri operatori economici per la fornitura dei pannelli.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società committente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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