TRIBUNALE DI PORDENONE
Sentenza n. 576/2023 del 06-09-2023
principi giuridici
Nell'espropriazione immobiliare, il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di conversione del pignoramento, ai sensi dell'art. 495, comma 1, c.p.c., coincide con la pronuncia dell'ordinanza di autorizzazione alla vendita.
In tema di esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo non opposto, il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di rilevare d'ufficio l'abusività delle clausole contrattuali incidenti sull'esistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo deve essere esercitato, a pena di decadenza, sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito.
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testo integrale
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sintesi e commento
Tardività dell'Istanza di Conversione del Pignoramento e Limiti al Controllo delle Clausole Abusive nel Contratto di Mutuo
Il Tribunale di Pordenone si è pronunciato in merito a un'opposizione agli atti esecutivi promossa da una debitrice esecutata, la quale contestava sia il diniego di conversione del pignoramento immobiliare, sia il successivo decreto di trasferimento dell'immobile a un terzo aggiudicatario. La vicenda trae origine da una procedura esecutiva immobiliare avviata da una società creditrice nei confronti della debitrice. Quest'ultima aveva presentato istanza di conversione del pignoramento in data successiva all'ordinanza di vendita, la quale era stata dichiarata inammissibile dal Giudice dell'Esecuzione.
La debitrice, pertanto, ha promosso un'opposizione agli atti esecutivi, contestando l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di conversione, sostenendo che il termine previsto dall'art. 495 del codice di procedura civile non avesse natura perentoria e che, in ogni caso, dovesse essere interpretato in modo conforme ai principi costituzionali, in particolare al diritto all'abitazione, trattandosi dell'abitazione principale dell'esecutata.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo che il termine per la presentazione dell'istanza di conversione del pignoramento fosse perentorio e che, nel caso di specie, fosse stato ampiamente superato. I giudici hanno richiamato l'evoluzione normativa dell'art. 495 c.p.c., evidenziando come la modifica introdotta dalla legge n. 80/2005 avesse anticipato il termine ultimo per la presentazione dell'istanza, fissandolo al momento antecedente all'ordinanza di vendita o di assegnazione. Tale modifica, secondo il Tribunale, mira a evitare un utilizzo strumentale dell'istituto della conversione a fini dilatori.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla debitrice, affermando che la disciplina vigente esprime un ragionevole equilibrio tra le facoltà del debitore e l'esigenza di assicurare l'efficace svolgimento della procedura esecutiva.
Infine, il Tribunale si è pronunciato sulla questione, sollevata dalla debitrice in sede di precisazione delle conclusioni, relativa al mancato esercizio, da parte del Giudice dell'Esecuzione, dei poteri di controllo sulle clausole abusive del contratto di mutuo. A tal proposito, il Tribunale ha richiamato la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, la quale ha affermato il dovere del giudice dell'esecuzione di controllare la presenza di eventuali clausole abusive nei contratti di mutuo posti a fondamento del credito azionato, tuttavia, il Tribunale ha precisato che tale controllo deve essere esercitato entro il momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito. Nel caso di specie, l'eccezione di abusività era stata sollevata tardivamente, ovvero in un momento successivo all'autorizzazione della vendita e al trasferimento dell'immobile all'aggiudicatario.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande della debitrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.