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TRIBUNALE DI PORDENONE

Sentenza n. 655/2023 del 26-10-2023

principi giuridici

È risarcibile, a titolo di perdita di chance, il danno derivante dalla mancata esecuzione, nei termini previsti dalla legge, di lavori volti ad usufruire delle agevolazioni fiscali del c.d. Superbonus 110%, qualora l'inadempimento dell'appaltatore abbia precluso al committente la possibilità di beneficiare di tali agevolazioni, configurandosi la chance come entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione.

La clausola di un contratto di appalto che preveda un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà, è vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. d), del Codice del Consumo, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Inadempimento Contrattuale e Perdita del Superbonus 110%: Profili di Responsabilità dell'Appaltatore


La pronuncia in commento affronta una controversia derivante da un contratto d'appalto avente ad oggetto interventi di riqualificazione energetica di un immobile privato, finalizzati all'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dal cosiddetto "Superbonus 110%".
Nel caso di specie, i proprietari dell'immobile avevano stipulato un contratto con una società, in qualità di general contractor, per la realizzazione di una serie di lavori, tra cui il rifacimento del tetto, l'installazione di un impianto fotovoltaico, di una caldaia ibrida e di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Il contratto prevedeva espressamente che i lavori dovessero essere completati entro i termini stabiliti dalla legge per poter beneficiare del Superbonus 110%.
Tuttavia, la società appaltatrice non ha dato avvio ai lavori nei tempi previsti, adducendo la presenza di presunti abusi edilizi sull'immobile, circostanza che, secondo la convenuta, avrebbe impedito l'ottenimento delle agevolazioni fiscali. I proprietari, di fronte all'inerzia dell'appaltatore, hanno quindi agito in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento contrattuale.
Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, ritenendo che la società appaltatrice si fosse resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti con il contratto d'appalto. In particolare, il giudice ha evidenziato come la società non avesse provveduto a svolgere le necessarie valutazioni energetiche dell'immobile, né avesse predisposto i progetti esecutivi dei lavori, nonostante l'impegno contrattualmente assunto.
Il Tribunale ha inoltre respinto le giustificazioni addotte dalla società convenuta in merito alla presenza di abusi edilizi, rilevando che tali abusi, peraltro di natura pertinenziale e sanabili, non avrebbero impedito l'avvio dei lavori e l'ottenimento delle agevolazioni fiscali, soprattutto alla luce delle semplificazioni normative introdotte nel corso del 2021.
Il giudice ha quindi riconosciuto il diritto dei proprietari al risarcimento del danno, quantificandolo nella somma corrispondente alla perdita della "chance" di poter usufruire del Superbonus 110%. Tale danno è stato calcolato tenendo conto della differenza tra l'importo delle detrazioni fiscali che i proprietari avrebbero potuto ottenere se i lavori fossero stati eseguiti nei tempi previsti e l'importo delle detrazioni fiscali a cui avrebbero potuto accedere in futuro, usufruendo di altri bonus edilizi con percentuali di detrazione inferiori.
La sentenza in commento sottolinea l'importanza del rispetto degli obblighi contrattuali da parte degli appaltatori, soprattutto in un settore come quello della riqualificazione energetica, in cui i committenti ripongono un legittimo affidamento sulla possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. L'inadempimento contrattuale dell'appaltatore può infatti causare un grave pregiudizio economico al committente, consistente nella perdita della chance di ottenere un significativo risparmio di spesa.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


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