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TRIBUNALE DI POTENZA

Sentenza n. 1099/2023 del 07-09-2023

principi giuridici

Nel contratto autonomo di garanzia, l'obbligo del garante di adempiere a semplice richiesta del beneficiario è subordinato unicamente alla verifica dell'esistenza di una richiesta formalmente valida, salvo il caso di escussione fraudolenta o abusiva della garanzia, nel qual caso il garante può opporre l'exceptio doli generalis.

In materia di appalti pubblici, la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, pur avendo natura di garanzia autonoma, non esonera la stazione appaltante dall'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno subito a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, non assolvendo detta cauzione alla funzione di preventiva liquidazione del danno.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Garanzia Autonoma e Onere della Prova del Danno nell'Appalto Pubblico


La pronuncia del Tribunale di Potenza affronta un tema ricorrente nel contenzioso in materia di appalti pubblici: l'escussione della garanzia fideiussoria prestata dall'appaltatore e l'onere della prova del danno subito dalla stazione appaltante a seguito dell'inadempimento contrattuale.
La vicenda trae origine da un contratto di appalto per lavori di riqualificazione presso una struttura pubblica. A garanzia dell'adempimento, era stata stipulata una polizza fideiussoria con una società assicurativa. A seguito di contestate inadempienze dell'appaltatore, la stazione appaltante aveva risolto il contratto e richiesto alla compagnia di assicurazione il pagamento della somma garantita, a titolo di penale per il ritardo e risarcimento danni. La compagnia si era rifiutata di adempiere, sollevando eccezioni relative alla validità della risoluzione contrattuale e all'ammontare del danno.
Il Tribunale, investito della questione, ha preliminarmente qualificato la garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia, e non come semplice fideiussione. Tale qualificazione, di fondamentale importanza, comporta l'esclusione del vincolo di accessorietà tipico della fideiussione, con conseguente obbligo del garante di adempiere "a prima richiesta" del beneficiario, salvo il caso di escussione fraudolenta o abusiva.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che, pur in presenza di un contratto autonomo di garanzia, la stazione appaltante non è esonerata dall'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno subito a causa dell'inadempimento dell'appaltatore. In altre parole, la garanzia non costituisce una preventiva liquidazione del danno, ma una forma di tutela per consentire al committente di ottenere rapidamente il risarcimento, previa dimostrazione del pregiudizio effettivamente subito.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che la stazione appaltante non aveva fornito una prova sufficiente del danno da ritardo, avendo il consulente tecnico d'ufficio escluso la sussistenza di un ritardo imputabile all'appaltatore. Di conseguenza, la domanda di condanna della compagnia di assicurazione al pagamento della somma garantita è stata rigettata.
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testo integrale


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