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TRIBUNALE DI POTENZA

Sentenza n. 1260/2023 del 10-10-2023

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non è consentito al giudice accogliere l'opposizione sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente a fondamento dell'originario ricorso, né è ammissibile la proposizione di nuovi motivi in corso di causa.

In tema di esecuzione forzata nei confronti di enti pubblici, l'omessa indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del creditore nell'atto di pignoramento non costituisce motivo di nullità, configurandosi come mera irregolarità non incidente sul legittimo progredire dell'esecuzione.

L'impresa mandataria di un'associazione temporanea di imprese è l'unica interlocutrice dell'amministrazione appaltante in rappresentanza delle imprese associate, in quanto alla stessa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi della delibera comunale di destinazione di somme ad esigenze di cui all'art. 159, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, è necessario che la stessa sia stata preventivamente notificata al tesoriere.

In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione ha l'onere di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione all'Esecuzione Forzata: Onere Probatorio e Impignorabilità di Somme Destinate a Servizi Essenziali degli Enti Locali


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione all'esecuzione promossa da un Comune avverso un atto di pignoramento presso terzi, fondata su due principali motivi: la presunta nullità dell'atto di pignoramento per violazione delle disposizioni in materia di notifica degli atti giudiziari agli enti pubblici e l'asserita impignorabilità delle somme pignorate, in quanto destinate a far fronte alle spese indispensabili per l'erogazione dei servizi essenziali alla comunità locale, ai sensi dell'art. 159 del Testo Unico degli ### Locali (TUEL).
Il Comune, in particolare, contestava la validità del pignoramento eccependo la mancata indicazione, nell'atto, dei dati anagrafici e del codice fiscale della società creditrice. Inoltre, sosteneva che le somme giacenti presso la banca tesoriere fossero vincolate a specifiche finalità di legge, rendendole pertanto insuscettibili di esecuzione forzata.
Il Tribunale, preliminarmente, ha dichiarato inammissibili le censure sollevate dal Comune avverso la dichiarazione resa dal terzo pignorato, ritenendole riconducibili all'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi avverso l'ordinanza di assegnazione. Nel merito, il giudice ha rigettato l'opposizione in ogni suo motivo.
Quanto alla presunta nullità del pignoramento, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'omessa indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del creditore nell'atto di pignoramento non costituisce causa di nullità, ma una mera irregolarità che non inficia la validità dell'esecuzione.
Con riferimento all'eccezione di impignorabilità delle somme, il Tribunale ha evidenziato che, ai fini dell'opponibilità ai terzi delle delibere comunali di destinazione delle somme a specifiche finalità, è necessario che tali delibere siano state preventivamente notificate al tesoriere dell'ente. Nel caso di specie, una delle delibere invocate dal Comune non risultava essere stata notificata al tesoriere alla data di notifica del pignoramento, rendendola inopponibile al creditore.
Inoltre, il Tribunale ha ribadito il principio di vicinanza della prova, secondo cui, a fronte di specifiche contestazioni del creditore in merito alla natura delle spese effettuate dal Comune successivamente all'adozione delle delibere di destinazione, spetta all'ente locale dimostrare che tali pagamenti siano stati eseguiti nel rispetto dell'ordine cronologico dei mandati e che siano effettivamente riconducibili alle finalità previste dall'art. 159 TUEL. Nel caso di specie, il Comune non aveva fornito una prova sufficiente in tal senso, limitandosi a generiche affermazioni sulla destinazione delle somme a servizi locali indispensabili.
Pertanto, il Tribunale ha concluso per l'infondatezza dell'opposizione, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite. La decisione si pone in linea con la giurisprudenza consolidata in materia di esecuzione forzata nei confronti degli enti locali, ribadendo l'importanza del rispetto delle formalità procedurali e dell'onere probatorio gravante sull'ente che invoca l'impignorabilità delle somme destinate a servizi essenziali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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