TRIBUNALE DI POTENZA
Sentenza n. 246/2023 del 03-03-2023
principi giuridici
Nei contratti bancari soggetti al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 1, il requisito della forma scritta è soddisfatto con la sottoscrizione del solo cliente e la consegna di un esemplare del documento contrattuale, potendo il consenso dell'intermediario desumersi da comportamenti concludenti.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. deve essere confortato dalla dimostrazione di specifici aspetti differenziali tra il documento prodotto e l'originale, non essendo sufficienti né clausole di stile né generiche asserzioni. L'omessa reiterazione del disconoscimento a fronte della successiva esibizione in giudizio dei documenti determina l'acquisto, in capo a tali documenti, del valore di scritture legalmente riconosciute.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Validità del contratto di finanziamento con firma singola e onere della prova nell'opposizione a decreto ingiuntivo
La pronuncia del Tribunale di Potenza affronta una controversia relativa all'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di una società finanziaria, originata da un contratto di finanziamento personale. L'opponente contestava la validità del decreto, sollevando diverse eccezioni, tra cui la produzione del contratto in copia fotostatica e la sua presunta natura "mono-firma", ovvero sottoscritto solo dal cliente e non dal funzionario della finanziaria. Contestava, inoltre, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la presenza di irregolarità nel calcolo degli interessi.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando la validità del decreto ingiuntivo. In primo luogo, ha ritenuto superata l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione, in quanto la stessa era stata successivamente espletata, sebbene senza successo. Nel merito, il giudice ha richiamato il principio generale sull'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ribadendo che spetta alla parte opposta, creditrice, provare la fonte del proprio diritto, mentre all'opponente, debitore, spetta provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Il Tribunale ha ritenuto che la società finanziaria avesse adeguatamente assolto il proprio onere probatorio, producendo documentazione idonea a dimostrare l'erogazione del finanziamento e l'esistenza del credito. Al contrario, l'opponente non aveva fornito prove sufficienti a sostegno delle proprie contestazioni.
In particolare, il giudice ha affrontato la questione della validità del contratto "mono-firma", richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui il requisito della forma scritta è soddisfatto anche in presenza della sola sottoscrizione del cliente, qualora il consenso dell'istituto di credito possa desumersi da comportamenti concludenti, come la predisposizione del contratto e la sua esecuzione.
Infine, il Tribunale ha respinto le contestazioni relative a presunte irregolarità nel calcolo degli interessi, ritenendole generiche e non supportate da adeguata documentazione. Di conseguenza, l'opposizione è stata integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo è stato confermato, acquisendo efficacia esecutiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente soccombente.
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