blog dirittopratico

3.813.270
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI POTENZA

Sentenza n. 898/2023 del 07-07-2023

principi giuridici

In tema di responsabilità civile derivante da sinistro stradale, l'azione diretta ex art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 esercitata dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del veicolo, allegando la responsabilità del conducente e chiedendo la condanna in solido del proprietario e dell'assicuratore, configura un'azione di natura extracontrattuale, soggetta al termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2947, comma 2, c.c., ovvero, qualora il fatto costituisca reato, al termine di prescrizione più lungo previsto per quest'ultimo.

La prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., idonea ad escludere la responsabilità del conducente del veicolo, richiede la dimostrazione di aver osservato tutte le norme di comune prudenza e le specifiche norme imposte agli utenti della strada, escludendo ogni possibile addebito di colpa.

Le spese sostenute dal danneggiato per la redazione della perizia di parte nella fase stragiudiziale, volte alla quantificazione del danno, costituiscono una componente del danno patrimoniale risarcibile, sub specie di danno emergente, la cui liquidazione è subordinata agli oneri di domanda, allegazione e prova gravanti sulla parte interessata.

L'indennizzo corrisposto dall'### per l'invalidità permanente ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 in caso di infortunio in itinere deve essere detratto dal risarcimento del danno dovuto dal responsabile civile in relazione allo stesso fatto lesivo, secondo il criterio delle poste omogenee, ristorando unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione unitaria di danno non patrimoniale.

In caso di versamento di un acconto relativo al risarcimento del danno da illecito civile, l'importo versato deve essere rivalutato, secondo gli indici ### dei prezzi al consumo, dalla data del versamento alla data della liquidazione definitiva, e detratto dall'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità del vettore e prova liberatoria in caso di sinistro stradale: l'importanza della condotta di guida prudente


La pronuncia del Tribunale di Potenza affronta un caso di responsabilità civile derivante da un sinistro occorso a bordo di un autobus di linea. La vicenda trae origine dalla caduta di una passeggera, causata da una brusca frenata del mezzo. La passeggera ha citato in giudizio sia la compagnia di assicurazione del vettore che il consorzio di trasporti, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale, preliminarmente, ha qualificato l'azione promossa come extracontrattuale, individuando il termine di prescrizione biennale, poi esteso a sei anni in ragione della potenziale rilevanza penale del fatto. Superata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa, il giudice ha esaminato il merito della controversia.
Applicando i principi generali in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, il Tribunale ha richiamato l'articolo 2054 del codice civile, che pone a carico del conducente una presunzione di responsabilità. Per superare tale presunzione, il conducente deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie, il conducente dell'autobus aveva giustificato la brusca frenata con la necessità di evitare una collisione con un'autovettura che si era immessa improvvisamente nella circolazione. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che tale circostanza non fosse sufficiente a integrare la prova liberatoria richiesta dalla legge. Secondo il giudice, non era stata fornita la prova che il conducente, nel momento in cui si era trovato di fronte all'ostacolo, avesse tenuto una condotta di guida conforme alle comuni regole di prudenza, che avrebbero imposto particolare cautela in considerazione della presenza di passeggeri a bordo, anche in piedi, e alle norme specifiche del codice della strada, in particolare quelle relative alla velocità nei centri abitati.
Pertanto, non essendo stata fornita la prova liberatoria, il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità del conducente dell'autobus e, di conseguenza, la responsabilità solidale del proprietario del veicolo e della compagnia assicurativa.
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria della passeggera. Il giudice ha rilevato che l'indennizzo già percepito dalla passeggera a titolo di infortunio sul lavoro, sommato all'acconto versato dalla compagnia assicurativa prima dell'inizio della causa, superava l'ammontare del danno effettivamente accertato in giudizio. In particolare, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e del danno non patrimoniale per l'inabilità temporanea, ma ha escluso il risarcimento del danno biologico permanente, in quanto già integralmente ristorato dall'indennizzo ###.
Infine, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di giudizio tra la passeggera e il consorzio di trasporti, in considerazione della difesa svolta da quest'ultimo, mentre ha condannato la passeggera al pagamento delle spese di giudizio in favore della compagnia assicurativa, in applicazione del principio della soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24603 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.002 secondi in data 5 aprile 2026 (IUG:H1-3E68E0) - 5161 utenti online