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TRIBUNALE DI POTENZA

Sentenza n. 1279/2024 del 31-07-2024

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., è equiparata alla mancata proposizione dell'opposizione stessa, con conseguente improcedibilità dell'opposizione e acquisizione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.

La questione dell'inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancata o tardiva costituzione dell'opponente ha carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.

La rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., al fine di evitare la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancato tempestivo deposito dell'atto, deve essere richiesta non appena cessato l'impedimento, provvedendo contestualmente al deposito dell'atto non potuto depositare nei termini.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Tardiva Iscrizione a Ruolo dell'Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Conseguenze e Rimedi


La pronuncia in commento affronta la questione della tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e le relative conseguenze processuali.
Nel caso specifico, una società agricola aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. La società creditrice si era costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società creditrice. Il giudice ha rilevato che, sebbene l'atto di opposizione fosse stato notificato nei termini, l'iscrizione a ruolo era avvenuta oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 165 del codice di procedura civile. Il Tribunale ha evidenziato che l'opponente era stato informato del rifiuto della prima iscrizione e avrebbe potuto provvedere tempestivamente a una nuova iscrizione, cosa che non è avvenuta.
Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la tardiva iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo è equiparata alla mancata proposizione dell'opposizione stessa, con conseguente acquisto di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo e improcedibilità dell'opposizione.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che, nel caso di specie, non era stata tempestivamente formulata l'istanza di rimessione in termini prevista dall'articolo 153 del codice di procedura civile, che avrebbe potuto consentire di sanare la tardività dell'iscrizione a ruolo, ad esempio, in caso di malfunzionamento del sistema telematico.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato improcedibile l'opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo. Infine, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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