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TRIBUNALE DI POTENZA

Sentenza n. 383/2025 del 24-04-2025

principi giuridici

La cessazione della materia del contendere, determinata da un evento sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale che elimina integralmente la materia del contendere, presuppone che tale situazione sia riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.

In caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese di lite deve avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto del comportamento processuale delle parti e della sussistenza di eventuali ragioni per la compensazione, parziale o integrale, delle spese stesse.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Annullamento in Autotutela di Avviso di Addebito e Cessazione della Materia del Contendere: Ripartizione delle Spese di Lite


La pronuncia in esame trae origine da un ricorso presentato avverso un avviso di addebito emesso dall'I.N.P.S. per omessi versamenti contributivi relativi alla gestione commercianti per gli anni 2022 e 2023. La parte ricorrente contestava la pretesa creditoria dell'ente previdenziale, chiedendo l'annullamento dell'atto impositivo. L'I.N.P.S., costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il giudice del lavoro ha rigettato l'eccezione di inammissibilità, ritenendo tempestivo il ricorso. Nel merito, ha rilevato che, nelle more del giudizio, l'I.N.P.S. aveva provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di addebito impugnato. Tale circostanza ha determinato, secondo il giudice, il venir meno della materia del contendere, ossia dell'interesse delle parti a proseguire la controversia, stante la sopravvenuta eliminazione della pretesa creditoria originariamente azionata.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non espressamente disciplinata dal codice di procedura civile, è un istituto processuale consolidato nella giurisprudenza, che si verifica quando, per fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda, viene meno l'interesse delle parti alla decisione nel merito. Tali fatti possono consistere in eventi materiali o in atti volontari delle parti, come la rinuncia alla pretesa, l'adempimento spontaneo o, come nel caso di specie, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Il giudice ha quindi affrontato la questione delle spese di lite, in assenza di un accordo tra le parti. In tali casi, il criterio da seguire è quello della soccombenza virtuale, ossia l'individuazione della parte che, in base ad un giudizio prognostico, sarebbe risultata soccombente qualora la controversia fosse stata decisa nel merito. Nel caso specifico, il giudice ha ritenuto che l'I.N.P.S. sarebbe risultato soccombente, in quanto l'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito è avvenuto successivamente alla notifica del ricorso, riconoscendo implicitamente l'infondatezza della pretesa originaria.
Tuttavia, il giudice ha anche valorizzato il comportamento dell'I.N.P.S., che, annullando in autotutela l'atto impositivo, ha dimostrato celerità ed economicità nella definizione del procedimento. Per tale ragione, ha disposto la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, condannando l'I.N.P.S. a rifondere alla parte ricorrente la restante quota, liquidata in complessivi euro 570,00, oltre accessori di legge.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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