TRIBUNALE DI POTENZA
Sentenza n. 92/2025 del 15-01-2025
principi giuridici
In tema di appalto di opera pubblica, è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con le disposizioni imperative dell'art. 5, comma 4, l. 741/1981, l'eventuale pattuizione contraria che subordini ad obblighi di comunicazione o ad altri adempimenti la cessazione dell'obbligo dell'appaltatore di pagare il premio relativo a polizza fideiussoria rilasciata a garanzia della regolare esecuzione dell'opera, una volta scaduto il termine previsto dalla predetta norma per l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.
In materia di assicurazione fideiussoria stipulata a garanzia dell'esecuzione di appalti pubblici, la pretesa del garante di ricevere il pagamento di somme a titolo di premio per la mera ed ipotetica eventualità che il garantito possa in futuro richiederle è illegittima, in quanto ribalta una questione di interpretazione del rapporto con i debitori principali sulla relazione col garantito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità delle Clausole di Durata nelle Polizze Fideiussorie per Appalti Pubblici: il Termine di Legge Prevale
La pronuncia in esame affronta la questione della validità delle clausole contrattuali che estendono la durata di una polizza fideiussoria oltre i termini previsti dalla legge in materia di appalti pubblici. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di assicurazioni nei confronti di un'associazione temporanea di imprese (ATI) e dei suoi componenti, per il mancato pagamento di numerosi premi relativi a una polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell'anticipazione concessa per l'esecuzione di lavori di completamento di un'opera pubblica.
L'ATI si opponeva al decreto, eccependo, tra l'altro, l'ultimazione dei lavori, la mancata sottoscrizione di alcune proroghe della polizza e la violazione dei principi di buona fede e affidamento a causa di una scarsa chiarezza in merito al trasferimento dei rapporti assicurativi da una compagnia all'altra.
Il Tribunale, dopo aver riunito i procedimenti di opposizione, ha parzialmente accolto le ragioni degli opponenti. Il giudice ha ritenuto irrilevante la mancata sottoscrizione delle proroghe, trattandosi di atti di mero sviluppo del rapporto già in essere. Tuttavia, ha considerato fondata l'eccezione relativa alla durata della garanzia.
Pur riconoscendo che le condizioni di polizza prevedevano la liberazione dall'obbligo di pagamento dei premi solo con la restituzione dell'originale della polizza o con una dichiarazione liberatoria dell'ente beneficiario, il Tribunale ha affermato che tale clausola è nulla, in quanto contrasta con le disposizioni imperative di legge che disciplinano la durata delle garanzie negli appalti pubblici.
Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice ha evidenziato che, una volta scaduto il termine previsto dalla legge per l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, le polizze fideiussorie devono ritenersi automaticamente estinte, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice. Il rapporto assicurativo, infatti, non può perdurare al venir meno del suo fondamento causale.
Nel caso specifico, il Tribunale ha individuato il termine di cessazione del rapporto di garanzia in otto mesi dall'ultimazione dei lavori, in conformità con la normativa applicabile ratione temporis. Di conseguenza, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'ATI al pagamento dei soli premi relativi al periodo compreso tra la data di decorrenza della polizza e il suddetto termine.
Il Tribunale ha respinto la tesi della società di assicurazioni, secondo cui la garanzia avrebbe natura autonoma, sottolineando che il garante non può pretendere il pagamento di una somma per la mera ed ipotetica eventualità che il garantito possa, in futuro, richiederla.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.