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TRIBUNALE DI POTENZA

Sentenza n. 58/2026 del 08-01-2026

principi giuridici

Nel giudizio di approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 116 L.F., il giudice deve valutare la correttezza dell'operato del curatore, la sua conformità ai precetti legali e ai canoni di diligenza professionale, nonché gli esiti che ne sono conseguiti, richiedendosi che le contestazioni siano specifiche e indichino i comportamenti o le vicende in relazione ai quali si imputa al curatore di essere venuto meno ai suoi doveri, causando un pregiudizio, almeno potenziale, al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori.

Il curatore fallimentare, anche nel fallimento cd. vecchio rito, è tenuto ad adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio, adottando ogni azione e cautela volta ad ottenere il massimo ricavato possibile in tempi rapidi, al fine di massimizzare l'interesse dei creditori ed evitare che il trascorrere del tempo svilisca il valore dei cespiti.

I coadiutori del curatore fallimentare restano in posizione subordinata rispetto a quest'ultimo, determinando una culpa in vigilando in capo al curatore in ipotesi di loro comportamenti erronei nello svolgimento degli incarichi affidati, senza che l'eventuale autorizzazione del giudice delegato o del tribunale esoneri il curatore dalle proprie responsabilità.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inerzia del Curatore Fallimentare e Responsabilità per la Tardiva Liquidazione dell'Attivo


La pronuncia del Tribunale di Potenza ha affrontato un caso di opposizione al rendiconto presentato da un curatore fallimentare revocato, sollevando questioni cruciali in merito alla diligenza richiesta nella gestione della procedura concorsuale e alle conseguenze derivanti da una liquidazione tardiva dell'attivo.
La vicenda trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società, con la successiva nomina di un curatore. A seguito di rinuncia all'incarico, il curatore uscente presentava il rendiconto della propria gestione. Il curatore subentrato contestava il rendiconto, ritenendolo non approvabile a causa della negligenza del precedente curatore nella liquidazione dell'attivo immobiliare. In particolare, veniva lamentata la lentezza negli adempimenti prodromici alla vendita e l'omesso controllo degli ausiliari nominati, circostanze che avrebbero determinato un abbattimento del prezzo base di vendita dei beni. Ulteriori contestazioni riguardavano l'incompletezza del rendiconto, con riferimento alla mancata quantificazione di alcune somme entrate nella disponibilità della curatela e all'omessa indicazione dei crediti prededucibili.
Il Tribunale, esaminando le contestazioni mosse, ha evidenziato come il giudizio di approvazione del rendiconto non si limiti alla mera verifica contabile, ma implichi anche un controllo di gestione, volto a valutare la correttezza dell'operato del curatore e la sua conformità ai precetti legali e ai canoni di diligenza professionale. I giudici hanno sottolineato che le contestazioni al rendiconto devono essere specifiche e non possono consistere in mere enunciazioni astratte, dovendo indicare i singoli comportamenti o vicende in relazione ai quali si imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri, causando un pregiudizio al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondate le contestazioni relative alla negligenza del curatore nella gestione dell'attivo immobiliare. È stato accertato un ritardo ingiustificato nell'avvio delle procedure di vendita, con perizie di stima effettuate a distanza di anni dall'apertura del fallimento e un'inerzia nel controllo degli ausiliari nominati. Tale condotta ha determinato un deprezzamento dei beni, con conseguente danno per i creditori. Il Tribunale ha precisato che il curatore fallimentare ha l'obbligo di adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio, adottando ogni azione e cautela volta ad ottenere il massimo ricavato possibile in tempi rapidi. La celerità dell'attività di liquidazione è fondamentale, e i comportamenti violativi del dovere di speditezza sono qualificabili in termini di illiceità e negligenza.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto fondata la contestazione relativa all'incompletezza del rendiconto, con riferimento alla mancata indicazione di somme entrate nella disponibilità della curatela e dei crediti prededucibili. Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l'approvazione del rendiconto presentato dal curatore revocato, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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